Il nuovo fascicolo virtuale dell’operatore economico
di Elena Serra - 30/01/2024
Dall'1 gennaio 2024 sono divenute efficaci le norme in materia di digitalizzazione previste dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).
L’intero ciclo di vita del contratto si deve oggi svolgere in modo informatizzato e, a tal fine, è prevista la verifica dei requisiti di gara attraverso il nuovo fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
Il FVOE nella banca dati ANAC
La digitalizzazione dei contratti pubblici si inserisce nel più ampio contesto della “transizione digitale della pubblica amministrazione”, iniziata con l’approvazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (d.lgs. 82/2005), il quale prevede, tra l’altro, a presidio della trasparenza e legalità, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)” (art. 62bis).
All’interno della Banca dati nazionale dei contratti pubblici devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici. Ciò grazie al collegamento con le c.d. “piattaforme di approvvigionamento digitale” certificate, che, secondo quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente utilizzare dal 1° gennaio 2024 per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare in via esclusiva l’ANAC, deve quindi interoperare:
- sia con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appalti e dagli enti concedenti;
- sia con la piattaforma digitale nazionale (PDND) gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con tutte le altre piattaforme e banche date degli enti pubblici, che devono garantire la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie per lo svolgimento delle procedura in materia di contratti pubblici.
Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, opera inoltre il fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24 d.lgs. 36/2023), che dovrebbe contenere i dati e documenti utili alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per verificare il possesso, in capo all’operatore economico, di tutti requisiti, sia di ordine generale che speciale, richiesti per partecipare alla procedura.
I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, dovrebbero essere aggiornati automaticamente mediante interoperabilità (da parte degli enti pubblici competenti), in modo da poter essere utilizzati e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.
La funzionalità del FVOE
Le tipologie di dati e informazioni da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico sono stati indicati dall’ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, efficace dal 1° gennaio 2024.
Tale provvedimento specifica, negli allegati, per ogni requisito, il documento e la informazione da fornire, nonché il relativo ente certificante. In particolare, gli elenchi di dati sono contenuti:
- nell’Allegato I per le cause automatiche di esclusione;
- nell’Allegato II per le cause non automatiche di esclusione;
- nell’Allegato III con riferimento ai requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000;
- nell’Allegato IV con riferimento ai requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- nell’Allegato V per i requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture;
- nell’Allegato VI per i requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati.
L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza.
Con riguardo alle modalità operative, il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE, che quindi risulta a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. L’aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.
Le Stazioni Appaltanti, quindi, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, hanno la possibilità di procedere all’acquisizione diretta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, messa a disposizione da diversi enti certificanti.
Anche in tale nuovo sistema restano comunque alcuni dati e documenti la cui produzione e indicazione resta a carico degli operatori economici, come ad esempio il possesso di adeguata dotazione di attrezzature tecniche o di uno stabilimento di produzione, nonché alcuni dati specifici riferibili ai lavori.
Ciò risulta comprensibile in quanto alcune informazioni sono a disposizione unicamente del concorrente stesso, che indicherà quanto richiesto dalla stazione appaltante.
La fruibilità del FVOE ad oggi
In base a quanto stabilito con Delibera ANAC n. 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione FVOE.
La versione 1.0, utilizzabile per le procedure indette prima del 31 dicembre 2023 e la versione 2.0, utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024.
Nella versione 2.0 è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti.
L’accesso degli utenti nella versione 2.0 è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS) ed è divenuto finalmente attivo da pochi giorni.
Come nella versione 1.0, si caricano i documenti ma restano riservati; solo con la creazione di un "fascicolo", si possono associare i documenti ai requisiti, in corrispondenza di una richiesta da parte della P.A.
Ad ogni modo, la piena interoperabilità del FVOE con le banche dati degli altri enti pubblici non pare ancora pienamente attuata; infatti, i documenti che devono essere inseriti dall’operatore economico sono molti di più di quelli indicati dagli allegati della delibera ANAC 262/2023.
Del resto, anche il citato provvedimento precisa, nelle disposizioni transitorie, che “A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE”.
Di conseguenza, per ora, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono effettuare le verifiche di competenza, per quanto non disponibile nel FVOE, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, ovvero mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà e successivi controlli anche a campione.
Inoltre, fino alla completa operatività del sistema, tutti i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.
Restiamo quindi in attesa che la completa operatività di tale strumento sia attuata quanto prima, anche per non vanificare gli obiettivi di semplificazione e celerità che la digitalizzazione, sul piano teorico, ci deve garantire.
Nel frattempo, il nostro Studio ALBONET ha organizzato, per il prossimo venerdì 23 febbraio, un evento formativo che ripercorre tutte le attività svolgere, in capo alla Stazione Appaltante e all’Operatore Economico, per gestire l’intera istruttoria di verificare dei requisiti tramite il nuovo Fascicolo Virtuale 2.0.
Per informazioni sul programma collegarsi a www.codiceappalti.it
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