Obblighi di trasparenza: ANAC sulla pubblicazione degli atti di gara

di Redazione tecnica - 18/06/2024

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di trasparenza obbligatoria, compresi bandi e atti di gara, sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Solo per alcuni obblighi di trasparenza, tuttavia, il d.lgs. n. 33/2013 fornisce delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale.

Obblighi di trasparenza delle PA: chiarimenti da ANAC

A specificarlo è ANAC con l’Atto del Presidente dell’8 maggio 2024 in merito a una richiesta di parere sulla durata della pubblicazione dei dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente”.

Nel dettaglio, le deroghe sono quelle previste:

  • alI’art. 14, comma 2, secondo cui i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali vanno pubblicati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incaric
  • all’art. 15, comma 4, con le stesse previsioni in riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.

Per quanto riguarda invece i dati soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’art. 37, il legislatore non ha dettato alcuna disposizione “speciale”. Per altro, a seguito della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), l’Autorità, con le delibere n. 261 e n. 264 del 20 giugno 2023, ha ulteriormente chiarito la disciplina di pubblicazione dei dati e delle informazioni all’interno della sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Bandi di gara e contratti: gli obblighi di pubblicazione e trasparenza

In particolare, la delibera del 20 giugno 2023, n. 264, ha espressamente affrontato nell’art. 5 la durata della pubblicazione, precisando che “I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza”.

Quindi i termini di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici sono computati, per ciascun singolo atto, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintanto che non si possano ritenere esauriti gli effetti. In quest’ottica, le amministrazioni sono tenute a valutare attentamente se l’efficacia di taluni atti sia cessata, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l’estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione.

Infine, ANAC ricorda che la pubblicazione dei dati riferiti ai contratti pubblici dovrà avvenire secondo i regimi differenziati puntualmente descritti al paragrafo 5.1 dell’Aggiornamento 2023 al PNA.

 



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Atto Presidente ANAC