Obblighi di trasparenza: nuove indicazioni da ANAC

di Redazione tecnica - 02/01/2024

Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici, che ha acquisito piena efficacia dal 1° gennaio 2024, arrivano anche delle importanti novità relative alla trasparenza e agli obblighi di pubblicazione di dati, atti e informazioni, come dimostra la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 601, che aggiorna e integra la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264.

Le disposizioni della delibera saranno pubblicate anche in Gazzetta Ufficiale e acquisteranno efficacia dal 10 gennaio 2024.

Obblighi di trasparenza: aggiornata la delibera ANAC

Scendendo nel dettaglio, la delibera individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza.

La Delibera è così articolata:

  • Articolo 1 – Definizioni
  • Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione
  • Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1/1/2024
  • Articolo 4 - Qualità della pubblicazione
  • Articolo 5 - Durata della pubblicazione
  • Articolo 6 - Accesso civico semplice
  • Articolo 7 - Accesso civico generalizzato
  • Articolo 8 – Responsabilità e sanzioni
  • Articolo 9 - Disposizioni finali

Procedure avviate dal 1° gennaio 2024: obblighi e modalità di pubblicazione

Per assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono comunicare tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla Banca Dati è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale e, ai fini della trasparenza, fanno fede i dati trasmessi alla BDNC Pper il tramite della PCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno quindi inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente”:

  • un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC;
  •  gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato I della stessa delibera.

Tutti i dati devono rispondere ai criteri di qualità espressamente indicati dal legislatore all'articolo 6 del decreto trasparenza ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

I dati, gli atti e le informazioni rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente per almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

In caso di mancata pubblicazione nella sezione  "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente, si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Trasparenza; qualora sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico va presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente per verificare le responsabilità sull’omissione; se si appura che la stazione appaltante/ente concedente ha effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della PCP, la richiesta di accesso va presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Inoltre, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente sono tenuti a conservare e a rendere disponibili per quanto di rispettiva competenza i dati, gli atti e le informazioni per soddisfare eventuali istanze di accesso civico generalizzato.

Mancata pubblicazione dati: responsabilità e sanzioni

Infine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni alla BDNCP o da pubblicare solamente in "Amministrazione trasparente”.

Nel caso di inadempimento anche parziale della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente” si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

Infine, l'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel d.Lgs. n. 82/2005 di cui all'articolo 23 del codice.



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Delibera