Obbligo POS e fatturazione elettronica: tutto sul Decreto PNRR 2

di Redazione tecnica - 03/05/2022

Sono tante le novità introdotte dal Decreto Legge n. 36/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100. In particolare, l’art. 18 del provvedimento ufficializza alcune disposizioni in materia fiscale di cui si parlava già da qualche settimana, in merito all’obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti e dei commercianti e sulla fatturazione elettronica.

Obbligo POS e fatturazione elettronica: il nuovo Decreto PNRR

L’anticipazione di cui si vociferava già da qualche mese adesso è legge: come previsto dal comma 1 dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, scatterà infatti dal 30 giugno 2022 e non dal 1° gennaio 2023 la sanzionabilità di commercianti e professionisti che si rifiuteranno di effettuare pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica.

La sanzione prevista ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS. In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, eccetto che per la previsione secondo cui chi commette la violazione può avvalersi dell’“oblazione amministrativa”, ossia della facoltà di pagare entro 60 giorni dalla contestazione del reato di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Inoltre, come previsto al comma 4 dell’art. 18, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere al Fisco i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, oltre che l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici. Si tratta di una misura volta a contrastare l’evasione mediante il raffronto tra scontrini emessi e gli incassi elettronici segnalati.

Fatturazione elettronica: le novità del Decreto PNRR 2

Con i commi 2 e 3 dell’art. 18 scatta dal 1° luglio 2022  anche l’obbligo di fatturazione elettronica. Tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano andranno registrate esclusivamente tramite fattura elettronica, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

La violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, prevede una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, oppure di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997). Attenzione però: fino al 30 settembre 2022, invece degli ordinari 12 giorni, l’emissione della fattura elettronica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Non sono più previsti esoneri per i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per soggetti passivi come associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro .

Potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea fino al 31 dicembre 2023 le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, è previsto il divieto di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Tessera Sanitaria
  • per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

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