Offerta tecnica ed economica: le deroghe al divieto di commistione

di Redazione tecnica - 12/02/2025

Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non può però essere interpretato in maniera indiscriminata, eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara.

Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, possono essere inserite nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica oppure elementi tecnici declinabili in termini economici, se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara.

Ne deriva che è ammessa l’indicazione, nell’offerta tecnica, di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto.

Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica: il Cosniglio di Stato sulle deroghe

Sulla scorta di questo indirizzo, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 febbraio 2025, n. 919, ha respinto il ricorso in appello contro l’aggiudicazione in favore di un Consorzio Stabile, presentato dalla seconda classificata in graduatoria.

Secondo l’appellante, nell’offerta tecnica sarebbe stata data un’indicazione economica di una miglioria in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.

Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica

Sul punto, Palazzo Spada  ha precisato che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica si declina in una triplice regola, per cui:

  • a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione;
  • b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
  • c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.

Il divieto però, non può appunto essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara.

Ed è per questo che “possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara”. È perciò ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto”.

Nel caso di specie la miglioria inserita nell’offerta atteneva solo una parte del complesso delle proposte offerte, con un’indicazione del costo solo a titolo esemplificativo.

Questo fatto, insieme al raffronto tra il valore della miglioria (circa 100mila euro), molto basso rispetto all’ingente valore dell’importo a base di gara (37 milioni di euro), inducono il Collegio a escludere che il dato economico esposto nell’offerta tecnica,  tenendo conto della sua parzialità e del suo carattere meramente esemplificativo, fosse idoneo a rendere palese il contenuto dell’offerta economica, e a concordare con il giudice di primo grado secondo cui “detta valorizzazione non può realisticamente assumersi come virtualmente suscettiva di condizionare le scelte della Commissione di gara”.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione, in assenza di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza