Offerta tecnica: no a inammissibili varianti progettuali

di Redazione tecnica - 09/07/2024

Nella presentazione di un’offerta, la sostituzione di un materiale prescritto dalla lex specialis con un altro non rappresenta una proposta migliorativa, ma una vera e propria variante progettuale inammissibile.

Questo perché, se le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse opzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, le varianti rappresentano invece modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.

Appalto di lavori: no a offerta tecnica diversa da quella richiesta espressamente dalla SA

Sulla base di questi presupposti il TAR Calabria, con la sentenza del 4 luglio 2024, n. 1099, ha definito inammissibile l’offerta tecnica di un OE, in quanto nell’ambito di un appalto di lavori che prevedeva la sostituzione di tubature in cemento con tubature in polietilene, aveva presentato un’offerta in cui le tubature proposte erano invece in PVC-A.

Il TAR ha evidenziato come il progetto esecutivo posto alla base della gara fosse corredato da una relazione idraulica e da una relazione sui materiali, con calcoli e simulazioni relativi alle soluzioni progettuali scelte, effettuati tenendo conto del materiale con cui  sarebbero state sostituite le condotte in cemento. Nello specifico, la relazione sui materiali ha individuato il polietilene come quello da utilizzare, spiegandone anche pregi e vantaggi.

Ciò significa che la SA ha operato una consapevole opzione per il materiale, da cui ne è derivato che l’offerta tecnica della ricorrente rappresentava una vera e propria variante al progetto esecutivo posto a base della gara.

Offerta migliorativa e variante progettuale: le differenze

Sul punto, ricorda il giudice, la giurisprudenza ha chiarito che "il discrimine tra una variante inammissibile ed una miglioria ammessa non può essere affidato a una autonoma valutazione giudiziale dei bisogni che l'Amministrazione intende soddisfare con l'indizione della procedura di gara".

Questo perché le clausole del bando sono di stretta interpretazione e la lex specialis vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, che non ha alcun margine di discrezionalità nella sua concreta attuazione, non potendo disapplicare le regole ivi contenute nemmeno qualora esse risultino formulate in modo inopportuno o incongruo, potendo nel caso, semmai, ricorrere all'autotutela.

Ne deriva che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.

Nel caso in esame, la scelta del materiale non rappresenta un aspetto tecnico lasciato aperto dalla legge di gara a diverse soluzioni, ma definisce una precisa scelta progettuale da parte dell’amministrazione.

Ne consegue che la società ricorrente ha presentato un’offerta in variante, rispetto alle consapevoli scelte progettuali dell’amministrazione, motivo per cui la sua esclusione è legittima.



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