Offerta tecnica e progettista indicato: ok a ingegneri iunior per appalti di lavori
di Redazione tecnica - 18/10/2023
Il progettista indicato in un appalto di lavori, la cui offerta tecnica non ha contenuti progettuali, può anche essere un professionista iscritto alla sezione B dell'albo.
Appalti di lavori e progettista indicato: chiarimenti sull'offerta tecnica
A confermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 ottobre 2023, n. 8992, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore, secondo classificato in graduatoria di una procedura per l’affidamento di lavori.
Secondo il ricorrente, l’operatore aggiudicatario andava escluso in quanto ha presentato un’offerta tecnica sottoscritta da un ingegnere iunior non abilitato (siccome iscritto nella “sezione B” non già nella “sezione A” del D.P.R. n. 238/2001).
In primo luogo Palazzo Spada ha confermato l'orientamento del TAR sull’estromissione dal giudizio del progettista indicato per carenza di legittimazione processuale: la legittimazione nel processo amministrativo spetta ai soggetti titolari del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, tra i quali non può annoverarsi il professionista che sia stato incaricato (da una delle parti titolari del predetto rapporto) di svolgere la propria attività.
Il professionista infatti è privo della qualità di concorrente alla gara e quindi di soggetto direttamente interessato dalla controversia, riguardante appunto una procedura a evidenza pubblica. Una conferma arriva in questo senso dall’Adunanza plenaria, che ha precisato che il professionista “va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico” (9 luglio 2020 n. 13).
Offerta tecnica senza contenuti progettuali: ok alla firma dell'ingegnere iunior
In riferimento alla possibilità di indicare un ingegnere iunior come progettista, il Consiglio ha evidenziato come nel caso in esame l’offerta tecnica richiedesse la sottoscrizione da parte di tecnico abilitato, ma che essa non fosse corredata da progetti. L’opera pubblica si sarebbe quindi realizzata su un progetto già definito dalla stazione appaltante, motivo per cui non si parla in questo caso di appalto integrato ma di appalto di lavori, privo di contenuto progettuale.
Secondo Palazzo Spada, l’offerta tecnica controfirmata da un ingegnere iscritto nella sezione B dell’albo professionale e non nella sezione A non vale come causa di esclusione: "In tale contesto l’ingegnere iscritto alla sezione B dell’albo professionale ha la competenza per vagliare appieno la massima parte dell’offerta tecnica e, anche con riferimento alla proposta che richiede una (successiva) progettazione integrativa, il professionista junior è comunque tenuto a valutarne il contenuto, assumendo la responsabilità della compatibilità dello stesso con il rimanente intervento e della valutazione in ordine al necessario apporto di altro professionista in fase esecutiva. Di talché la firma apposta dallo stesso all’intera offerta tecnica sta comunque a significare che le linee generale di detta proposta migliorativa non potranno essere smentite in sede progettuale, potendo all’ingegnere junior essere altrimenti imputata la responsabilità di detta mancata corrispondenza: la professionalità del medesimo gli impone infatti detto controllo.
È quindi sufficiente, e proporzionata rispetto all’obiettivo, la previsione della sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte dell’ingegnere abilitato a occuparsi del contenuto principale dei lavori messi a gara, senza che sia necessario vagliare la necessità che, nel caso di specie, il successivo progetto integrativo sia redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto alla sezione A".
Nell'ordinamento non si rinviene infatti, continua il Consiglio, alcuna disposizione che fissi, per gli appalti di lavori, l’obbligo di sottoscrizione dell’offerta tecnica non avente contenuto progettuale da parte del professionista abilitato a firmare il progetto (in tesi, l’ingegnere iscritto alla sezione A dell’albo professionale).
Clausole escludenti: il principio di tassatività
Inoltre, spiega il Consiglio è nulla la clausola della lex specialis che preveda la sottoscrizione, a pena di esclusione, dell’offerta tecnica, richiedendo di valutare quale sia il professionista abilitato a sottoscrivere il successivo progetto integrativo. È nulla per violazione del principio di tassatività: atteso che l’offerta tecnica non ha contenuto progettuale, risulta un aggravio non richiesto dalla normativa la controfirma da parte dell’ingegnere abilitato alla firma del progetto
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del d. lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nel disciplinare i criteri di selezione e il soccorso istruttorio, la discrezionalità dell’Amministrazione nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, non consente alla stessa di imporre adempimenti che ostacolino la partecipazione alla gara senza adeguata copertura normativa e quindi in violazione del principio della concorrenza.
Nel caso di specie l’offerta tecnica non doveva, a tenore della lex specialis, essere corredata da progetti e, in particolare, neppure doveva essere accompagnata dal progetto inerente l’eventuale proposta migliorativa che, nei limiti di ammissibilità della stessa, richiedesse una successiva integrazione progettuale, da effettuarsi in fase esecutiva.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto: è legittima l’aggiudicazione al concorrente che ha fatto sottoscrivere l’offerta tecnica di un appalto di lavori, privo di contenuto progettuale, a un ingegnere iunior.
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