Opere aggiuntive e offerta economicamente più vantaggiosa: ANAC dice no
di Redazione tecnica - 11/07/2022
Per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nessun punteggio può essere attribuito da una stazione appaltante per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. A ribadirlo è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l’Atto del Presidente del 10 maggio 2022, al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Irrilevanza opere aggiuntive nella valutazione OEPV: l'Atto ANAC
Nel bando di gara è stata prevista, ai sensi dell’art. 95, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, la possibilità per le imprese partecipanti di apportare modifiche al progetto esecutivo posto a base di gara, ma ANAC ha riscontrato delle problematiche, quali la presentazione di offerte aggiuntive e migliorative nell’offerta tecnica e della presentazione di tali offerte per sopperire ad alcune lacune nella progettazione.
Sul primo punto ANAC ha richiamato una sentenza del TAR Campobasso, in cui il Tribunale Amministrativo spiega che per "opere aggiuntive" si deve intendere “un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale" mentre “gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o delle varianti".
Per le “opere aggiuntive” vale il dettato del comma 14-bis dell’art. 95, ai sensi del quale “in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”.
Nessun punteggio è attribuibile a opere aggiuntive
In merito alla questione ANAC ha richiamato la Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018: “In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, “riducendo” il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, “dissimulandolo” mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto - che risulta immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta".
Questi principi sono stati confermati con la Delibera n. 1075 del 21 novembre 2018, nella quale è stato precisato che “l'assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive conduce a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell'offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori”.
Da questo punto di vista ANAC ricorda che l'art. 95, comma 14 bis, del d.Igs. 50/2016 non sanziona con l'esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l'attribuzione di un apposito punteggio.
La decisione dell'Autorità
Anac ha quindi sollecitato la Stazione Appaltante a rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive dell’impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale, trasmettendo gli esito della valutazione entro trenta giorni m trascorsi i quali l’Autorità avvierà il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio per le decisioni relative all'acquisizione diretta degli elementi richiesti.
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