Opere PNRR: chiarimenti dalla RGS sull'anticipo del 30%

di Redazione tecnica - 15/05/2024

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100, della Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, (c.d. "Decreto PNRR 2024”), arrivano alcune importanti indicazioni dalla Ragioneria dello Stato sulle anticipazioni del 30% ai soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 dello stesso decreto.

Anticipo 30% su opere PNRR: la Circolare della RGS

Come spiega la Circolare della Ragioneria dello Stato del 13 maggio 2024, n. 21, la RGS renderà disponibile alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, l’anticipazione del 30% dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, l’avvio dell’operatività dell’intervento, oppure l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

La norma si applica sia ai “Nuovi Progetti” finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia ai “Progetti in essere”, le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente. In questo caso se è prevista una percentuale di anticipazione più alta rispetto al 30%, si applica la disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata.

Anticipazioni a livello di Misura

Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare deve presentare tramite il sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta per l’attivazione dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU - Italia (NGEU). L'anticipo può essere erogato fino al 30% dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10%, la richiesta deve essere effettuata per la differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30%.

Per le misure già avviate e che hanno già ricevuto la prima quota di anticipazione, l’erogazione dell’integrazione fino al 30% non è automatica ma deve essere richiesta da parte dell’Amministrazione titolare corredandola con un’attestazione, firmata digitalmente, che dichiari l’esistenza di un’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare i pagamenti in favore dei Soggetti attuatori ai fini del tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.

La RGS evidenzia anche che l’integrazione dell’anticipazione fino alla concorrenza del 30% dell’importo finanziato dal Fondo NGEU, presuppone che l’Amministrazione titolare della Misura abbia, a sua volta, ricevuto da parte dei Soggetti Attuatori degli interventi, analoghe richieste di anticipazione fino al 30% degli importi assegnati, determinando, quindi, l’esigenza di provvista finanziaria a valere sulle risorse del Fondo NGEU. La richiesta di ammissibilità viene valutata dall'Ispettorato generale per il PNRR, valuta l’ammissibilità della richiesta.

Per le Misure che non abbiano ancora ricevuto alcuna anticipazione, nella richiesta di anticipo l'Amministrazione titolare della Misura dovrà comunque attestare l'avvenuto avvio di operatività della Misura stessa, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L’erogazione dell’anticipazione è, in ogni caso, subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse nell’apposita contabilità di tesoreria Next Generation EU intestata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

Anticipazioni a livello di intervento

Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, è necessario distinguere tra:

  • “Progetti in essere”, finanziati con risorse recate da specifiche disposizioni di legge;
  • “Nuovi Progetti”, ossia quelli che hanno ottenuto assegnazioni a valere del Fondo NGEU.

Nel caso dei Progetti in essere, la RGS segnala che l’Amministrazione è tenuta a seguire le regole previste dalle specifiche disposizioni di legge autorizzative della spesa, ferma restando la possibilità di erogare fino al 30% del finanziamento concesso in favore dell’intervento, fatto salvo il riconoscimento di percentuali più elevate eventualmente previste e/o da altre specifiche norme di settore applicabili all’intervento.

Resta ferma la possibilità per i Soggetti Attuatori di formulare richiesta di anticipazione del 30% direttamente all'Ispettorato generale per il PNRR, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6 del D.L. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, e quindi non sia possibile accedere all’anticipazione ordinaria a carico della legge autorizzativa della spesa dell’intervento specifico. In questo caso, i Soggetti Attuatori dovranno seguire le modalità stabilite con circolare RGS del 24 luglio 2023, n. 25.

Per quando riguarda invece i Nuovi Progetti, finanziati a valere sul Fondo NGEU, l’Amministrazione provvede all’istruttoria delle richieste di anticipazione presentate dai Soggetti attuatori degli interventi.

Infine la RGS ricorda che:

  • sia nel caso dei Progetti in essere che dei Nuovi Progetti, l’integrazione fino al 30% dell’anticipazione eventualmente già ricevuta non è automatica, ma va specificamente richiesta da parte dei Soggetti Attuatori all’Amministrazione titolare della Misura, allegando l’attestazione dell’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali;
  • il riconoscimento dell’anticipazione è subordinato all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui grava la spesa (Progetti in essere), oppure nell’ambito delle contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione titolare di Misura, l’erogazione delle risorse deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla data della presentazione della richiesta.



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Documenti Allegati

Circolare