Ordine di demolizione: cosa succede in caso di inottemperanza

di Redazione tecnica - 26/05/2022

L’inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del responsabile di un abuso edilizio, vincola l’Amministrazione a dare esecuzione del giudicato adottando i provvedimenti consequenziali, che prevedono l’acquisizione al patrimonio comunale e la valutazione se mantenere o meno l’abuso o procedere comunque con la demolizione.

Esecuzione dell'ordine di demolizione: la responsabilità dell'Amministrazione

A confermare il ruolo dell'Amministrazione è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3783/2022, a seguito del ricorso presentato per l’ottemperanza a un ordine di demolizione. Gli abusi edilizi in questione consistevano in un porticato e un muro di contenimento a servizio di un’esistente cantina vitivinicola, per i quali era stato emesso un ordine di demolizione, sospeso a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Un vicino ha ritenuto illegittimo il titolo edilizio rilasciato, impugnandolo con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il permesso di costruire è stato quindi annullato, con diffida al comune di adottare i provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, avendo ripreso efficacia l’ordine di demolizione. Vista l’inerzia dell’ente nel provvedere, è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

Efficacia e ottemperanza ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato

Come hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire (anche in sanatoria) rende abusive le opere edilizie realizzate, ragion per cui il comune, stante l’efficacia conformativa del giudicato, è tenuto a darvi esecuzione adottando i provvedimenti consequenziali.

Si tratta di quanto successo nel caso in esame, in cui l’ordinanza di demolizione ha ripreso efficacia. In mancanza di ottemperanza, il Comune non avrebbe dovuto reiterare l’ordine di demolizione, ma piuttosto accertare il mancato adempimento di quello precedentemente dato e quindi dichiarare l’avvenuta acquisizione delle opere, con la relativa area di sedime, al patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per poi decidere, in conformità a quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 31, se procedere alla riduzione in pristino, a spese del responsabile dell’abuso, o dichiarare, ove possibile, l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei manufatti abusivi.

Risarcimento danni per mancata ottemperanza

Il rricorrente ha anche chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per la mancata esecuzione del giudicato. Sul punto, il Consiglio ha ritenuto che:

  • la richiesta di danni non patrimoniali non è inammissibile per assoluta genericità: anche tali danni devono essere puntualmente allegati e dimostrati nella loro consistenza, mentre in questo caso l’onere probatorio è rimasto del tutto inosservato;
  • la richiesta di danni patrimoniali è, invece, infondata: ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a,  i danni risarcibili nell’ambito del giudizio di ottemperanza sono solo quelli direttamente connessi alla mancata esecuzione del giudicato in forma specifica, ovvero all’impossibilità di eseguirlo.

Nel caso in esame, i danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento sono derivati dalla realizzazione delle opere abusive e non dall’inerzia nell’eseguire il giudicato, né è stato dimostrato che l’inottemperanza al decreto presidenziale abbia provocato un aggravamento dei danni già prodotti.

Il ricorso è stato quindi accolto relativamente alla domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione Comunale, mentre la richiesta di risarcimento danni è stata respinta.

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