Ordine di demolizione: inefficacia e sospensione dell’efficacia

di Redazione tecnica - 06/12/2021

Ordinanza di demolizione e validità del provvedimento: c’è una bella differenza tra inefficacia e sospensione dell’efficacia. Soprattutto perché esse fanno riferimento a norme diverse, come evidenzia la sentenza n. 7416/2021 del Tar Campania.

Ordine di demolizione: differenza tra inefficacia e sospensione dell'efficacia

Nel caso in esame, è stato fatto ricorso contro l’ordine di demolizione emesso da un’Amministrazione Comunale per la realizzazione di due capannoni di ampie dimensioni e di una tettoia di circa 45 mq su cui è stata presentata un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Tar ha specificato che tale norma (accertamento di conformità) sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell’Amministrazione. L’inefficacia infatti è applicabile solo alle prime domande di condono edilizio, presentate a norma della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio), mentre le istanze di sanatoria ordinaria, proponibili in base all’art. 36 D.P.R. 380/01, implicano appunto solo la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

TAR: non spetta al Comune verificare la sanabilità delle opere

Il ricorrente inoltre ha lamentato che l’Amministrazione Comunale non abbia verificato, la eventuale sanabilità delle opere. Al riguardo, il TAR ha ribadito che le opere abusive sanzionate, nel loro complesso e per le modalità costruttive, sono tali da alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, per cui necessitano di permesso di costruire e che una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, anche in ragione del fatto che un’istanza di accertamento di conformità (ex art. 36 del d.p.r. 380/2001) non risulta presentata, o meglio, è stata presentata solo successivamente all’emissione del provvedimento impugnato.

Opere pertinenziali sono esigue e non mutano aspetto territorio

Per altro, non si tratta di opere pertinenziali, che per la giurisprudenza amministrativa devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • esiguità quantitativa dei manufatti, nel senso che devono essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio;
  • esistenza di un collegamento funzionale tra manufatti e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per i primi di essere utilizzati separatamente ed autonomamente rispetto al secondo.

Le strutture realizzate, per consistenza e dimensioni, determinano un effetto di incremento di volumetria dell’edificio; esse inoltre sono dotate di autonomia funzionale e non possono essere considerate meri vani tecnici o elementi pertinenziali non sviluppanti superficie utile o volume: esse quindi scontano il previo permesso di costruire da parte del Comune.

Per una tettoia fissa ci vuole il permesso di costruire

Stessa situazione per la tettoia: il Tribunale si limita ad evidenziare come, secondo giurisprudenza condivisibile e prevalente, la realizzazione di una tettoia con strutture in ferro e copertura in lamiera delle dimensioni di 45 mq e altezza al colmo di ml 3,70 e alla gronda di ml 3.55, non solo non configura una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, ma comporta la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001 e si caratterizza in termini di "nuova costruzione", tale da necessitare il previo rilascio del pertinente titolo abilitativo.

TAR: area di sedime da acquisire non va specificata

Infine, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è completamente privo della specificazione dell'area di sedime da acquisire al patrimonio comunale: il Tar in proposito ha ricordato il comune orientamento giurisprudenziale, per cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione. Ciò significa che tale individuazione può essere fatta con successivo e separato atto.

Il ricorso quindi è stato respinto in ogni sua parte, confermando che un’istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 determina solo la sospensione dell’efficacia e non l’inefficacia di un provvedimento di demolizione; inoltre non è onere del Comune accertare la sanabilità di opere, atteso che l’stanza di sanatoria è stata presentata successivamente all’ordine demolitorio.



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