Ordine di demolizione inottemperato: il TAR sulla domanda di sanatoria

di Redazione tecnica - 12/12/2024

La pendenza di un’istanza ex art. 36 bis, come introdotto dal c.d. "Decreto Salva Casa" (D.L. n. 69/2024, convertito dalla L. 105/2024), non fa venire meno l’eventuale interesse di terzi soggetti all’esecuzione di un ordine di demolizione già emesso e non ottemperato e quindi all’adozione di un provvedimento espresso da parte di un’Amministrazione al riguardo.

Questo perché anche nel caso di sanatoria di parziali difformità e variazioni essenziali, a sopensione dell'efficacia di un ordine di demolizione va valutata e adeguatamente motivata da parte dell'Amministrazione stessa.

Ordine di demolizione e istanza di sanatoria: il TAR sul silenzio inadempimento 

Sulla base di questi presupposti, il TAR Campania, con la sentenza del 28 novembre 2024, n. 6650, ha ritenuto illegittimo il silenzio inadempimento serbato da un’Amministrazione comunale sulla richiesta presentata da alcuni privati, comproprietari di un viale di accesso a un condominio, di demolire d’ufficio le opere abusive realizzate da altri condomini e consistenti nella trasformazione del viale da pedonale a carrabile.

L’opera era già stata sanzionata con due ordini di demolizione, rimasti inottemperati, motivo per cui i ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione chiedendo di procedere alla demolizione d’ufficio, con irrogazione agli autori degli illeciti della sanzione amministrativa pecuniaria massima di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Comune non aveva dato seguito alla richiesta, motivo per cui è stato presentato ricorso al tribunale amministrativo. Nelle more del giudizio, i controinteressati hanno evidenziato la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 e di conformità paesaggistica ex art. 167 d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per chiedere all’amministrazione una nuova valutazione dell’opera alla luce delle nuove disposizioni previste dal Salva Casa. La richiesta avrebbe quindi arrestato l'efficacia dell'ordine di demolizione, sospeso fino all’evasione della pratica con provvedimento espresso o tacito.

Procedimento amministrativo: la PA obbligata a rispondere alle istanze 

Una tesi, quella dei condomini responsabili degli abusi, che non ha convinto il TAR. Il Collegio ha innanzitutto richiamato l’art. 2 della L. 241/1990, il quale reca un principio generale secondo cui se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un’istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la Pubblica Amministrazione competente ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge.

L'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) in conseguenza della violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto rientrante nella sfera autoritativa del diritto pubblico e l’amministrazione non abbia provveduto nel termine fissato dalla legge o dal regolamento.

Nel caso di specie, il Comune era obbligato ad attivarsi per la definizione del procedimento, concludendolo con un formale provvedimento espresso in vista dell’attivazione dei poteri repressivi e sanzionatori sollecitati con l’istanza.

Salva Casa e accertamento di conformità: l'ordine di demolizione è sospeso, non annullato

Né può essere accolta la tesi per cui l’Amministrazione non sarebbe stata di fatto più inerte, considerata la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis.

La presentazione della domanda di sanatoria come introdotta dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla L. 105/2024, non fa venire meno l’interesse dei ricorrenti all’adozione di un provvedimento espresso del Comune in merito all’attivazione dei poteri repressivi e sanzionatori richiesti, trattandosi soltanto di una circostanza che l’Amministrazione dovrà certamente tener conto, pronunciandosi anche in merito all’avviato procedimento di sanatoria e sui possibili effetti di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

Conclude il TAR per l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale, in violazione dei termini procedimentali, conseguendone l’obbligo di provvedere in modo espresso sull’istanza in questione.

 

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