Ordine di demolizione: se non eseguito perde efficacia?
di Redazione tecnica - 22/07/2022
L’inerzia della pubblica amministrazione nell’esecuzione di un ordine di demolizione non deve essere scambiata per tolleranza dell’abuso, o addirittura per una sanatoria implicita.
Efficacia ordine di demolizione: la sentenza del TAR
A ricordare che un ordine di demolizione non perde la sua efficacia è la sentenza n. 10111/2022 del TAR Lazio, con la quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso relativo a un’ingiunzione di demolizione di alcuni manufatti abusivi, per i quali era stato emesso un primo provvedimento nel 1998. Quest'ultimo non solo non era stato ottemperato, ma era anche diventato definitivo perché non era mai stato impugnato dai responsabili degli abusi edilizi.
Come ha spiegato il TAR, il ricorso è inammissibile proprio perché il primo ordine di demolizione non è mai stato impugnato, con la conseguenza che la richiesta di annullamento del secondo – derivante dell’altro – non può produrre alcun risultato.
Inoltre non rileva il tempo trascorso tra l’ordine di demolizione e il successivo atto con il quale l’Ufficio si predispone alla riduzione in pristino dell’area interessata dall’intervento abusivo, dopo aver accertato l’inottemperanza.
La repressione degli abusi edilizi è atto vincolato
Sul punto, il giudice amministrativo ha spiegato che, sebbene in passato non siano mancate decisioni intese a ritenere che, in presenza di abusi risalenti, la demolizione del manufatto dovesse conseguire ad una ponderazione dei contrapposti interessi, la giurisprudenza più recente è ormai pacifica nel ritenere che la repressione dell’abuso edilizio è atto sempre obbligato.
La stessa Amministrazione, nelle proprie memorie difensive, ha ricordato di essere titolare di un generale potere di vigilanza e controllo in materia urbanistico-edilizia delineato dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, non si affievolisce con il trascorrere del tempo e che tale attività è ormai pacificamente riconosciuta in giurisprudenza come vincolata.
L’atto impugnato dai ricorrenti rappresenta solo la conseguenza dell’inottemperanza adun precedente ordine di demolizione rimasto inoppugnato ed inottemperato, per effetto del quale gli odierni ricorrenti sono meri detentori dell’immobile, divenuto ex lege di proprietà del demanio.
Il tempo non annulla l'efficacia dell'atto
Il decorso del tempo tra l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di demolizione d’ufficio non ha quindi rilievo: la tolleranza che l’Ente ha mantenuto nel tempo è una condizione di mero fatto che, sebbene oggettivamente favorevole all’autore dell’abuso, non genera alcun tipo di aspettativa o di effetti tali da consentire al proprietario originario del bene inciso dall’edificazione abusiva di mantenerne il cespite, dal momento che quest’ultimo è transitato nella proprietà del Comune e non è prospettabile alcuna estinzione del diritto di proprietà (e tantomeno della proprietà demaniale) per inerzia.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando il provvedimento dell’Amministrazione comunale, per altro divenuta già proprietaria dell’immobile.
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