Parco Agrisolare: ok alla proroga per la comunicazione di fine lavori

di Redazione tecnica - 16/06/2024

I beneficiari della misura “Parco Agrisolare” potranno usufruire di una proroga dei termini per la comunicazione di fine lavori, previa presentazione di sistanza adeguatamentre motivata al GSE.

Parco Agrisolare: ok del GSE alla proroga dei lavori

A darne conferma è lo stesso Gestore dei Servizi Energetici, specificando che la richiesta, sostenuta da motivi oggettivi e accettata dal GSE d'intesa con il Masaf, permetterebbe di derogare ai diciotto mesi previsti per l'invio della comunicazione di fine lavori e richiesta di erogazione del contributo.

Questi termini attualmente corrispondono a quelli previsti dal primo Bando pubblicato sulla Misura e sono:

  • il 21 giugno 2024, per i progetti di cui all'Allegato 1 del Decreto Masaf pubblicato il 21/12/2022;
  • il 30 settembre 2024, per i progetti di cui all'Allegato 2 del Decreto Masaf pubblicato il 30/03/2023.

La richiesta va inviata a questa PEC, entro le date di scadenza indicate nei bandi, riportando nell'oggetto il numero di pratica “AGRSXXXXXXXXXXXXXX - Richiesta proroga fine lavori" e specificando:

  • la motivazione della richiesta;
  • il termine richiesto, entro il quale si prevede di ultimare i lavori.

In ogni caso, precisa il GSE, è necessario garantire entro il 30 giugno 2026 la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi.

Cos’è la misura Parco Agrisolare

La misura “Parco Agrisolare” fa parte del PNRR (M2C1 I2.2) e prevede il finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Possono richiede l’accesso ai Fondi i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Insieme all’attività di installazione, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del Centro-Sud.

Parco agrisolare: a chi spettano i finanziamenti

Possono richiedere l’accesso ai contribuiti i seguenti soggetti:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali, in possesso di uno dei codici ATECO segnalati nei Bandi;
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  • tutti i soggetti precedenti, costituiti in forma aggregata quale associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a questa cifra, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7mila euro nell’anno precedente la richiesta.

Interventi e spese ammissibili

Sono ammessi gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio “DNSH”, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, ai quali affiancare uno o più dei seguenti interventi:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.)

Inoltre è possibile installare impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

 



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