Parità di genere nei bandi di gara: alcuni chiarimenti da ANAC
di Redazione tecnica - 30/12/2022
Con il Comunicato del Presidente del 30 novembre 2022, ANAC ha fornito indicazioni e suggerimenti alle stazioni appaltanti sull’applicazione dell’articolo 46-bis del d. Lgs. n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità) inserito dall’articolo 4 della legge n. 162/2021, con l’obiettivo di prevedere dei criteri premiali nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, relativi al possesso della certificazione della parità di genere nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Pari opportunità e contratti pubblici: le indicazioni di ANAC sulla certificazione della parità di genere
Come spiega l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 46-bis, dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Si tratta di una disposizione in attuazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti socialmente responsabili, che mira al conseguimento di impatti sociali positivi nei contratti pubblici, promuovendo opportunità di lavoro, il miglioramento del livello di competenze e la riqualificazione della forza lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, l’accessibilità, il commercio etico, nonché un più ampio rispetto degli standard sociali.
In particolare, l’art. 46-bis ha stabilito che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono definiti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza.
Proprio con questo obiettivo è stato emanato il DPCM del 29 aprile 2022, il quale stabilisce che:
- il rilascio dell’attestazione di parità di genere avvenga in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.
Parità di genere: i correttivi al Codice dei Contratti Pubblici
Sempre in riferimento alla parità di genere, l’articolo 5 della legge n. 162/2021 stabilisce che ‘‘Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere”.
Questa previsione è stata attuata dall’art. 34 del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici.
In particolare:
- all’articolo 93, comma 7, ha inserito il possesso della certificazione della parità di genere tra le condizioni per l’ottenimento della riduzione del 30% dell’importo della garanzia provvisoria, nei contratti di servizi e forniture;
- all’articolo 95, comma 13, ha inserito l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d. lgs. n. 198/2006 tra le circostanze che consentono l’attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta.
Sulla base di tali previsioni, le stazioni appaltanti dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito. Questi criteri devono essere individuati nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Da questo punto di vista, l’Autorità suggerisce alle Stazioni appaltanti di richiedere il possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, indicando espressamente, nei documenti di gara, il riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Sono considerate valide le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri.
Le certificazioni equivalenti devono avere queste caratteristiche:
- riguardino soltanto criteri collegati all’oggetto dell’appalto;
- siano basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- siano accessibili a tutte le parti interessate;
- siano stabilite da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.
Infine, ANAC ha ricordato che le Stazioni Appaltanti sono tenute a rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all’adozione di politiche volte a favorire la parità di genere.
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