Il Partenariato Sociale, (non ultimo) l’art. 201 del Nuovo Codice Appalti
di Paolo De Nictolis - 23/01/2023
“Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva”.
Il riordino della disciplina dei SIEG e il partenariato sociale
Il 23 dicembre 2022, con l’art. 3, comma 3 dell’atteso D.Lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei SIEG di livello locale, il partenariato sociale (1) è sceso sulla terra. Non che le attuazioni della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 co. 4 Cost. mancassero nel nostro ordinamento, beninteso.
Ma è sull’”onda lunga” della sentenza della Corte Cost. n. 131/2020, il vero motore del nuovo protagonismo della sussidiarietà orizzontale anche nel Nuovo Codice Appalti (si pensi solo alla rivoluzione copernicana nel nuovo art. 6), che il partenariato sociale, da modalità (quasi) sperimentale di partenariato pubblico-privato per finalità sociali più che economiche, entra nella vita di tutti i giorni dei cittadini, nelle “bollette” dell’acqua, del gas, dei rifiuti, dei trasporti, in alcuni casi (si pensi solo alle numerose autoproduzioni dell’arco alpino) dell’energia elettrica.
Una storia che parte da lontano, quella della sussidiarietà orizzontale finalizzata allo scambio sinallagmatico o datio in solutum fra prestazioni lavorative (dei cittadini uti singuli o associati) e pendenze tributarie (2), dall’art. 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”, che aveva introdotto nel nostro ordinamento la fortunata (ma fuorviante) formula del “baratto amministrativo”, poi evoluto, non senza vicissitudini, negli artt. 189 e 190 dell’ormai abrogando Codice Appalti ex D.Lgs. n. 50/2016, per approdare oggi a questo art. 201 che, “fondendo a freddo” i previgenti e citati articoli del C.A., anche al fine di razionalizzare e semplificare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni (ad esempio, tra la ipotesi di gestione e manutenzione ex art. 189, comma 1, e il baratto amministrativo ex art. 190) risolve oggi qualche criticità ed apre non pochi ulteriori dubbi.
I nuovi dubbi
A partire dalla formula soggettiva di apertura degli “enti concedenti” (anche se la successiva elencazione al co. 1 lascia ben pochi dubbi sulla loro natura: trattasi senz’altro degli enti territoriali tutti) e dell’”atto generale” (si pensi, insomma, ad una Deliberazione di Consiglio più che di Giunta, pare suggerire la norma) con il quale, “tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’Autorità di regolazione del settore” (non si comprende il pudore di dare un nome ed un cognome all’ANAC poi chiaramente nominata nel co. 2, alla quale, nel “furore regolamentare” che permea il nuovo codex in sostituzione del “furore da soft-law” che aveva informato di sé il precedente, sono stati lasciati questo e pochi altri spazi di normazione, se non nelle strette funzioni di vigilanza, controllo e regolazione scolpite dal nuovo art. 222), si andranno a regolare “i criteri e le condizioni”, non ultima la natura e la misura degli incentivi fiscali (la cui natura e tipologia è all’uopo demandata dal co. 4 ad una norma “esterna” al corpus codicistico), per interventi di varia natura uniti dal fil rouge dell’appartenenza alla “comunità territoriale di riferimento”.
Interventi che spaziano dalla “gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali”, categoria per la quale sussiste ancora un favor per la forma associativa sotto forma di “consorzio del comprensorio”; alla “gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale”, per i quali viene recuperata una parità fra cittadini uti singuli ed associati; senza dimenticare il “compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell’ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi”, per i quali è prevista l’esenzione da oneri fiscali ed amministrativi, eccezion fatta per l’IVA. Sullo sfondo, la sempre vivace e mai risolta questione dei “beni comuni”.
Al comma 3, l’innovazione sicuramente più significativa della novella: risolvendo una quaestio che aveva a più riprese investito la magistratura contabile (3), viene finalmente stabilito che le MPMI (micro, piccole e medie imprese) possono concludere contratti di partenariato sociale (e beneficiare, dunque, dei relativi incentivi fiscali definiti “con atto generale”).
In una ottica di semplificazione normativa, e di riespansione della “autonomia” della Amministrazione e dei cittadini, non viene riprodotta la disciplina di dettaglio relativa alla procedura prodromica alla conclusione del contratto avente ad oggetto il compimento di “opere di interesse locale”, contenuta attualmente nei commi 2 e 3 dell’art. 189 del codice del 2016. Trattasi di fasi del “procedimento” che dovranno essere scanditi e governati dall’atto generale della Amministrazione, mercè il quale ex ante verranno resi noti i criteri e le condizioni per la conclusione dei contratti de quibus, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
Note
(1) Sia consentito rinviare a P. DE NICTOLIS, “Il Partenariato Sociale”, Dike Giuridica 2021.
(2) In questa ottica il partenariato sociale – analogamente alle altre forme di PPP - integra un “rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei vincoli posti alla spesa pubblica” (CdS, I, parere 823/2020).
(3) Deliberazione n. 313/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
© Riproduzione riservata
- Tag: