Patente cantieri edili e contratti pubblici: spunti di riflessione

di Pier Luigi Gianforte - 23/10/2024

A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore, in materia di edilizia, il sistema di patente a punti. Accertata la sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), la patente è dotata di un punteggio iniziale (minimo) di 30 punti che può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge, adottate con provvedimento definitivo.

Qualora la patente risulti avere punteggio inferiore a 15, la legge prevede come conseguenza la sospensione del cantiere, così come accade al verificarsi di gravi incidenti che minano la salute, o addirittura la vita, dei lavoratori.

Appare dunque d’interesse una riflessione sulle conseguenze che il provvedimento di sospensione della patente produce sul cantiere; nella speranza, viva per i tecnici e per tutti gli operatori del settore, che questo sia effettivamente uno strumento di valorizzazione delle imprese attente alla sicurezza sul lavoro piuttosto che uno di natura meramente sanzionatoria.

Il principio di conservazione del contratto nel D. Lgs 36/2023

Il nuovo Codice dei Contratti enuncia, tra i principi che regolano la contrattazione pubblica, il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale:

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali” (art. 9, comma 1).

Innovando l’impostazione dottrinale e giurisprudenziale precedente, la norma introduce in materia un istituto propriamente civilistico, tipico dei contratti di durata, trattandosi del diritto alla rinegoziazione del contratto al verificarsi delle condizioni ivi previste e laddove la “parte svantaggiata” non vi abbia volontariamente rinunciato.

In applicazione al principio di conservazione il citato art. 9 richiama, in quanto suoi applicativi, l’istituto della revisione dei prezzi (art. 60) e la previsione dei casi nei quali è possibile la modifica del contratto “senza una nuova procedura di affidamento”, già previsti dall’art.106 del D. lgs 50/2016 e adesso raggruppati nell’art. 120, con l’aggiunta, rispetto al precedente testo, del comma 8 espressamente dedicato al diritto alla rinegoziazione:

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell’articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione” (art. 120 comma 8).

Fermo quanto detto, si vogliono fornire alcune riflessioni sul rapporto tra la “conservazione del contratto” e la cosiddetta “patente a punti” in edilizia, la cui disciplina è entrata in vigore il 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi (1) che operano nei cantieri temporanei o mobili (2), al fine di rafforzare la sicurezza sul lavoro.

In un contesto codicistico in cui la risoluzione viene considerata una extrema ratio, è sicuramente d’interesse l’analisi delle ipotesi di sospensione della patente a punti, la loro incidenza sul contratto di appalto e la compatibilità, o meno, con i rimedi di natura conservativa che il legislatore, rispetto a quelli caducatori, sembra preferire.

Note

(1). Dal punto di vista soggettivo, sono escluse dall’obbligo della patente le imprese che possiedono un’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Inoltre, l’obbligo non si applica a chi si occupa solo di forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in un Paese diverso dall’Italia, sarà necessario essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. Saranno necessari ulteriori chiarimenti su quali documenti saranno accettati come equivalenti (DM 18 settembre 2024, n. 132, art. 1 – contenuti informativi della patente).

(2). La patente in edilizia è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008. Questi luoghi comprendono i cantieri in cui si svolgono lavori di edilizia o ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X dello stesso decreto.

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