Patente cantieri edili: ecco le FAQ dell’INL

di Redazione tecnica - 08/10/2024

Dopo la Circolare del 23 settembre 2024, n. 4, recante le prime indicazioni operative sull’attuazione del DM 18 settembre 2024, n. 132, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le prime FAQ sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”).

Patente cantieri edili: pubblicate le FAQ dell'INL

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, devono essere munite di una patente il cui punteggio inIziale è di 30 crediti, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

La patente viene rilasciata a fronte del possesso dei seguenti requisiti , che fino al 31 ottobre, possono essere autocertificati:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in forza dell’autocertificazione e senza avere presentato richiesta di rilascio della patente.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Il sistema prevede la possibilità di accumulare ulteriori crediti, fino a un massimo di 100, grazie alla storicità dell’azienda, alla realizzazione di programmi di formazione dei lavoratori e investimenti in materia di sicurezza sul lavoro e all’assenza di infortuni in cantiere o violazioni. Allo stesso modo i punti possono essere decurtati, nel caso di infortunio sul lavoro, con decurtazioni di varia entità, proporzionale alla gravità dell'evento; la patente con meno di 15 punti viene sospesa.

La sospensione è prevista anche nel caso di dichiarazioni mendaci in fase di rilascio, e in via preventiva in caso di infortunio mortale in cantiere.

Fatte queste premesse, l’Ispettorato ha rilasciato alcune FAQ di chiarimento relative a:

  • trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva;
  • categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti;
  • possesso dei requisiti per le aziende con più unita operative;
  • autocertificazione e obblighi formativi.

Riportiamo il testo integrale delle FAQ.

 

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