Patente cantieri: professionisti esonerati, ma non dalle responsabilità

di Redazione tecnica - 02/10/2024

È ormai pienamente in vigore il nuovo art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), interamente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 (c.d. "Decreto PNRR 4", convertito in legge n. 56/2024), che ha introdotto l’obbligo di patente a crediti per chi opera all’interno di cantieri temporanei e mobili.

Patente cantieri: obbligo in vigore

L’operatività del sistema è stata disciplinata dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell’INL 23 settembre 2024, n. 4; si attendono a breve delle FAQ elaborate dallo stesso Ispettorato, relative al rilascio, all’attribuzione e decurtazione dei crediti, oltre che ai procedimenti di sospensione, di revoca e di riattivazione della patente.

Inoltre fino al 31 ottobre è previsto un periodo transitorio, consentendo alle imprese di operare tramite autocertificazione dei requisiti, fermo restando che dal 1° novembre dovranno effettuare la richiesta della patente sul portale dedicato, attestando:

  • l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Possesso patente e requisiti: a chi spetta il controllo?

Sebbene la normativa escluda esplicitamente dal possesso della patente i meri prestatori d’opera intellettuale come progettisti e professionisti tecnici, permane sempre la responsabilità sul controllo del possesso della patente e dei requisiti.

Un tema su cui si è soffermata INARSIND, associazione di intesa sindacale di ingegneri e architetti liberi professionisti, sottolineando la scarsa chiarezza nel ruolo di controllo attribuibile alla categoria.

Il richiamo all’art. 90 del TUSL ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") è evidente: chi dovrà verificare il possesso di patente e requisiti? Il coordinatore della sicurezza incaricato anche come responsabile dei lavori dovrà controllare se l’impresa ha la patente? Se sarà così, come farà a controllare il mantenimento dei requisiti durante i lavori?

Tante sono le domande sulle quali l’associazione chiede urgentemente risposta, al fine di non fare incorrere i professionisti, ingegneri e architetti in sanzioni rilevanti. Di fatto, spiega Inarsind, si profila un altro adempimento e un'altra responsabilità per i tecnici già abbastanza aggravati.

Una soluzione potrebbe essere quella di dare accesso ai professionisti incaricati come responsabili dei lavori, al portale dedicato alla patente a crediti, limitando il raggio di azione, a garanzia della privacy e solo a seguito di delega formale, all'impresa che effettua i lavori.



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