Pergotenda: intervento di edilizia libera o abuso edilizio?

di Redazione tecnica - 17/10/2021

Pergotenda, croce e delizia degli sportelli unici per l’edilizia e della giustizia amministrativa. Il confine con altre tipologie di strutture come pergolati e verande non è sempre netto e spesso si rilevano abusi e mancanza di titoli abilitativi. Oppure, errori di valutazione da parte delle Amministrazioni, come nel caso in esame.

Pergotenda: pertinenza o elemento abusivo?

Argomento della sentenza n. 10005/2021 del Tar Lazio, sez. Seconda-bis, è proprio l’ordinanza di demolizione di una pergotenda emessa da un’Amministrazione comunale, in quanto intervento abusivo di ristrutturazione edilizia, previo parere richiesto e non rilasciato dalla competente Soprintendenza, in un’area cortilizia ricadente in zona A del PRG.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che si trattava di pertinenza perché l’elemento centrale era costituito dalla tenda, elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; inoltre era una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d’uso, incremento di s.u.l. o volumetria; che vi erano elementi di alluminio e plastica, ancoramento con bulloni, senza tamponatura, con facile rimuovibilità e di natura precaria.

Cos'è la pergotenda

Ricordiamo a questo proposito che, come ribadito già nel 2014 con la sentenza n. 1777 del Consiglio di Stato, la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile. Di conseguenza la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

Il Tar ha confermato questo orientamento, rilevando che la struttura rispondeva ai requisiti di pergotenda: una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d’uso, incremento di s.u.l. o volumetria, con elementi di supporto in alluminio e plastica, fissata con bulloni, aperta su 3 lati e dunque non tamponata, precaria e di agevole rimozione.

Pergotenda: attività di edilizia libera

Di conseguenza, essendo un elemento accessorio in area pertinenziale, la pergotenda rientra negli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1e.5, 6, comma 1e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001: il Tar ha quindi accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione.



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