Pergotenda: quando si può considerare edilizia libera?
di Redazione tecnica - 12/03/2024
Potrà sembrare strano se non addirittura paradossale ma tra i ricorsi amministrativi a tema abusi edilizi, uno degli argomenti più dibattuti riguarda le “strutture leggere” quali gazebo, tettoie, verande, pergolati e pergotende. Elementi che in funzione dei loro requisiti e della loro destinazione d’uso possono rientrare in diversi regimi edilizi.
Pergotenda: nuovo intervento del Tribunale
Nel caso delle strutture leggere esiste, ormai, un principio pacifico della giurisprudenza a mente del quale per inquadrare correttamente la tipologia di struttura e il titolo abilitativo richiesto (o meno), è necessario considerare:
- le dimensioni;
- la funzionalità;
- la natura dei materiali utilizzati;
- l'amovibilità.
Tutti elementi che sono stati ribaditi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella sentenza n. 131 del 23 febbraio 2024 che ci consente di approfondire l’elemento edilizia “pergotenda”.
Il caso (tipico) riguarda un’ingiunzione a demolire da parte del Comune e confermata dai giudici di primo grado, contestata dal ricorrente secondo il quale la questione principale oggetto di lite consisterebbe nell'inquadramento del manufatto in esame, definito come “pergotenda”, che rientrerebbe nella categoria dell'attività di edilizia libera o la massimo tra quelle soggette a mera segnalazione (SCIA).
Edilizia libera e pergotenda
Il C.G.A della Regione Siciliana ha preliminarmente ribadito che in materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.
L’argomento era già stato oggetto di intervento da parte delle Sezioni Unite del C.G.A della Regione Siciliana che, con parere n. 573/2022, avevano già chiarito i requisiti affinché la pergotenda potesse rientrare nel regime di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero quello di edilizia libera.
In particolare, la giurisprudenza, consolidatasi sul punto, ritiene che la pergotenda:
- dal punto di vista fattuale, sia una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie; essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo;
- sotto il profilo giuridico, l’installazione di una pergotenda - tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione caratterizzante - non è un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli «interventi di nuova costruzione», che determinano una «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio»; ne consegue che una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, secondo la configurazione standard propria delle pergotende, non integra tali caratteristiche;
- per poter configurare una struttura come “pergotenda”, occorre che la res principale sia costituita, da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto - per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo - deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l’appunto, al sostegno e all'estensione della tenda; in altri termini, il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili);
- la tenda poi, per essere considerato elemento di una "pergotenda" (e non considerarsi una "nuova costruzione"), deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, «(o)nde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie»;
- l'elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda di un materiale, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Ecco, quindi, che affinché possa essere considerata edilizia libera, la pergotenda deve consistere in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Il caso di specie
Nel caso di specie, il manufatto realizzato non è utilizzato per le finalità proprie della pergotenda, e cioè come elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, funzionale a una migliore fruizione dello spazio esterno di un immobile, ma amplia di fatto la superficie dell'attività commerciale e non risulta di agevole rimozione.
Inoltre, la struttura della tenda non può essere qualificata in termini di mero elemento accessorio essendo costituita da:
- una struttura metallica infissa al suolo, con copertura “a tenda”;
- una struttura ombreggiante in plexiglass - quale elemento di collegamento tra la pergotenda e l’edificio - fissata agli aggetti del solaio di copertura (sul lato sud);
e risulta essere una struttura importante e solida.
In definitiva, l’appello è stato respinto e l’ordine di demolizione confermato.
La giurisprudenza sulla pergotenda
Sulla pergotenda abbiamo realizzato un approfondimento che vi invitiamo a consultare, unitamente ai più interessanti interventi della giurisprudenza:
- il Tar Calabria con la sentenza n. 2016/2022;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8320/2022;
- il Tar Lombardia con la sentenza n. 1963/2022;
- il Tar Campania con la sentenza n. 2681/2022;
- il Tar Campania con la sentenza n. 479/2022;
- il Tar Lazio con la sentenza n. 97/2022;
- il Tar Lazio con la sentenza n. 12832/2021;
- il Tar Lazio con la sentenza n. 10005/2021;
- il TAR Liguria con la sentenza n. 408/2021;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4312/2021
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5777/2021;
- il Tar Lazio con la sentenza n. 7809/2021;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3393/2021;
- il Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 590/2020;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1783/2020;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4177/2018;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5008/2018;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 306/2017.
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