Pergotenda e strutture leggere: le caratteristiche per l'edilizia libera

di Redazione tecnica - 10/09/2021

Pergotende, pergolati, gazebo, verande: è necessario il titolo abilitativo per evitare di incorrere in abusi edilizi? Sull’argomento è tornato ancora una volta il Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 5777/2021 ha dato anche importanti specifiche in merito alla presunta natura pertinenziale di queste strutture.

Pergotende: differenza con gazebo e pergolato

Ricordiamo le differenze pergolato, gazebo, veranda e pergotenda.

  • Pergolato: si tratta di una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
  • Gazebo: è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
  • Veranda: realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate apribili. La veranda determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
  • Pergotenda: è un arredo esterno facilmente e immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

Per una corretta valutazione della struttura e della necessità o meno di richiedere un titolo abilitativo, bisogna quindi considerare:

  • dimensioni struttura;
  • funzionalità;
  • natura dei materiali utilizzati;
  • amovibilità della struttura.

Pergotenda: è necessario il permesso di costruire?

E lo conferma ancora una volta con la sentenza il Consiglio di Stato: nel caso in esame, il TAR aveva ordinato la rimozione di opere realizzate all’interno di uno spazio attiguo all’attività commerciale dello stesso proprietario, ritenute abusive perché non classificabili come pergotenda e soggette invece al regime abilitativo del permesso di costruire per struttura, con stabile ancoraggio al suolo e diversa destinazione d’uso.

Palazzo Spada ha quindi ricordato che “in materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di cd. edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda” (Consiglio di St., Sez. VI, nn. 1207/2021 e 5737/2018).

In questo caso si tratta invece di opere stabilmente infisse al suolo, con elementi che ne consentono la chiusura e di arredi diretti alla permanenza di persone in modo non precario e quindi soggette alla richiesta di titolo abilitativo.

Infine, i giudici hanno anche evidenziato come non si possa parlare di pertinenza: la pertinenza è applicabile ad opere di “minimo” impatto sotto il profilo urbanistico, mentre, nel caso in esame si tratta della realizzazione di un intervento dalle dimensioni non irrilevanti per volumetria in rapporto all’immobile principale.



© Riproduzione riservata