Pergotenda o veranda abusiva: lo chiarisce il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 13/09/2021

Una SCIA inefficace, un'istanza di sanatoria edilizia, un ordine di demolizione e una pergotenda (che in realtà era una veranda abusiva). Ovvero normale amministrazione quando si parla di edilizia. E una nuova sentenza del Consiglio di Stato ci consente di approfondire nuovi e interessanti dubbi.

SCIA inefficace e diniego sanatoria: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Nel nuovo caso risolto dai giudici di Palazzo Spada ci troviamo di fronte ad una SCIA dichiarata inefficace, una successiva istanza di sanatoria edilizia negata dall'amministrazione e il provvedimento finale che intima la demolizione. Ma la domanda principale che si pone il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4312/2021 è: il provvedimento di inefficacia di una SCIA è sufficiente a giustificare il diniego di sanatoria edilizia? Una domanda che ci consente di chiarire almeno due punti relativi al:

  • diniego di istanza di sanatoria dopo dichiarazione di inefficacia SCIA;
  • ordine di demolizione di fabbricati senza titolo abilitativo.

Il caso oggetto della sentenza

Per comprendere meglio i contorni della vicenda è opportuno sintetizzare alcuni fatti principali:

  • l'amministrazione dichiara inefficace (nei tempi previsti) una SCIA presentata per modifiche interne ed esterne all’immobile;
  • l'appellante presenta istanza di sanatoria edilizia che l'amministrazione respinge;
  • l'amministrazione emette ordine di demolizione.

Nel primo provvedimento l'amministrazione dichiara inefficace la SCIA per due motivi:

  • il progetto si poneva in contrasto con le disposizioni del R.U. Comunale;
  • l’inefficacia della SCIA dipendeva dal fatto che il progetto presentato costituiva incremento di superficie e volume ed ampliamento fuori sagoma in zona priva di fabbricabilità fondiaria.

Di conseguenza, senza SCIA, l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio risulta impossibile.

Ma non solo, perché l’istanza di sanatoria oggetto del diniego è stata poi presentata ai sensi dell’art. 12 del regolamento edilizio e ad essa non può applicarsi la disciplina degli articoli 19 e 20 della legge n.241/90 anche in ragione del fatto che l’amministrazione aveva già dichiarato l’inefficacia della precedente SCIA e quindi la non utilizzabilità di tale strumento per l’acquisizione del titolo edilizio relativo alle opere in questione.

Pergotenda o veranda: quando ci vuole il titolo abilitativo?

La stessa sentenza fa anche riferimento alla realizzazione di una nuova loggia che non sembra riconducibile, per le sue caratteristiche, al genere “pergotenda”.

Secondo l’analisi della Commissione Edilizia, avvallata poi anche dai giudici, la struttura in esame è caratterizzata da tamponature laterali in ferro e vetro, con conseguente variazione della sagoma e del prospetto dell’edificio, la cui funzione può essere solo quella di riparare dagli agenti atmosferici.

Non si tratta né di una struttura facilmente rimovibile, né di restauro conservativo o di mera sostituzione degli infissi, ma di realizzazione di una veranda abusiva. In questo caso quindi, a differenza di un pergolato o di una pergotenda, sarebbe stato necessario presentare una SCIA per ottenere il titolo abilitativo.



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