Permesso di costruire, agibilità e tolleranze costruttive: i chiarimenti del Consiglio di Stato
di Gianluca Oreto - 08/05/2024
Il d.P.R. n. 380/2001, anche conosciuto come Testo Unico Edilizia, è una legge quadro che riunisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Molte di queste disposizioni risalgono ai primi del ‘900 e nel primo ventennio di applicazione del testo unico hanno subito una profonda trasformazione.
Agibilità: dal certificato alla segnalazione certificata
Tra queste disposizioni, una di quelle che ha subito una modifica sensibile è quella contenuta all’art. 24 che nella sua prima versione era rubricato “Certificato di agibilità” e conteneva le disposizioni legislative (L) di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220, 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 e alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1.
Nella sua prima versione, il certificato di agibilità, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto disponeva la normativa vigente.
Con il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 3, comma 1, lettera i)), il legislatore ha deciso di modificare, tra le altre cose, l’art. 24 del Testo Unico Edilizia prevedendo che l’agibilità nonché la conformità dell'opera al progetto presentato sia attestata mediante segnalazione certificata da un tecnico (la SCA o SCAg) a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Successivamente, l’art. 24 è stato modificato:
- dal Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che con l'art. 10, comma 1, lettera n), ha introdotto il nuovo comma 7-bis (presentazione della SCA in assenza di lavori);
- dal D.Lgs. n. 207/2021 che:
- con l'art. 4, comma 1, lettera a) ha nuovamente modificato il comma 1 (prevedendo per la SCA anche la verifica degli obblighi di infrastrutturazione digitale);
- con l'art. 4, comma 1, lettera b) ha introdotto la lettera e-bis) al comma 5 (prevedendo tra la documentazione da allegare alla SCA anche l’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato di “edificio predisposto alla banda ultra larga).
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