Permesso di costruire decaduto e opere incompiute: il Consiglio di Stato sull'ordine di demolizione
di Redazione tecnica - 04/03/2025

È legittima l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nei confronti di un’opera edilizia incompiuta, in quanto ritenuta in totale difformità dal permesso di costruire decaduto, nel rispetto dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 14/2024.
Questo perché il permesso di costruire decaduto non può essere "riesumato" senza un nuovo titolo, e le opere prive di autonomia e funzionalità non possono rimanere a tempo indeterminato sul territorio.
Opere incompiute e permesso decaduto: l'ordine di demolizione è legittimo?
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 febbraio 2025, n. 970, in relazione a una complessa vicenda per la realizzazione (incompiuta) di un complesso immobiliare e di alcuni box sotterranei.
Nel caso in esame, dopo la decadenza del permesso di costruire, il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere e successivamente ordinato l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area per inottemperanza alla sanzione demolitoria.
Il privato aveva presentato ricorso contro l’ordinanza, sostenendo che:
- le opere realizzate erano autonome e funzionali e quindi non rientravano tra i casi di "incompleto architettonico";
- sarebbe stato possibile completare il manufatto con un nuovo permesso di costruire;
- il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita di un'area più ampia di quella effettivamente occupata dalle opere, senza un’adeguata motivazione.
Di contro, l’Amministrazione sosteneva che le opere realizzate fossero prive di autonomia e funzionalità e che non esistesse alcun titolo edilizio valido per il loro completamento.
Dagli atti risultava che i lavori si erano interrotti dopo la realizzazione di scavi, pali di fondazione e alcuni pilastri in cemento armato, senza alcuna copertura o chiusura perimetrale, e che il permesso di costruire era decaduto senza che fosse stato richiesto un nuovo titolo edilizio.
CONTINUA A LEGGERE
© Riproduzione riservata
- Tag: