Permesso di costruire decaduto e opere realizzate, importante decisione dell'Adunanza Plenaria

di Gianluca Oreto - 23/09/2024

Sulla legittimità degli interventi realizzati sulla base di un permesso di costruire poi annullato esiste già una copiosa giurisprudenza amministrativa che “potrebbe” adesso essersi consolidata con alcuni principi chiave.

Permesso di costruire annullato e opere realizzate

L’argomento è stato, infatti, affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 30 luglio 2024, n. 14 che ci consente di chiarire i contorni di un tema molto insidioso e che, naturalmente, non metterà fine alla discussione.

Cominciamo da un presupposto: il permesso di costruire non è sine die ma, come stabilito all’art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha una durata ben definita che può essere prorogata solo a determinate condizioni.

Un permesso di costruire, dunque, può decadere o anche essere annullato con la conseguenza che potrebbero essere stati realizzati dei lavori sui quali l’Adunanza Plenaria ha chiarito quali sono i termini per poterli considerare legittimi oppure no.

Nel caso di specie, la vicenda trae le sue origini dalla sentenza non definitiva del Consiglio di Stato del 7 marzo 2024, n. 2228 che ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: “quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio”.

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