Permesso di costruire: in arrivo i requisiti igienico-sanitari prestazionali

di Redazione tecnica - 26/05/2023

Con appena 7 anni di ritardo rispetto ai 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) è approdato in Conferenza Stato-Regioni lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero della Salute recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

Requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici

Con una nota del Ministero della Salute alla Conferenza Stato-Regioni è stato trasmesso lo scorso 23 marzo lo schema di regolamento recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici unitamente all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di Impatto della Regolamentazione, al fine di sancire l'intesa prevista all'art. 20, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Le nuove disposizioni si applicheranno ai progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all'entrata in vigore del decreto stesso. Mentre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto sarà abrogato il decreto ministeriale 5 luglio 1975 (c.d. Decreto Sanità).

Come riportato nell'analisi tecnico-normativa il nuovo Regolamento soddisfa la necessità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi prestazionali in grado di tutelare la sicurezza, la qualità dell'aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti. Per effetto di tale provvedimento, il permesso a costruire, o a riqualificare, è subordinato, tra gli altri, all'obbligo, da parte del progettista, di rispettare detti requisiti.

Con lo schema di regolamento vengono introdotte alcune definizioni di carattere tecnico-sanitario utili a definirne l'ambito operativo. Tali definizioni sarebbero coerenti con il vocabolario tecnico proprio dei professionisti e dei soggetti coinvolti nel settore dell'edilizia e sono necessarie per connotare il provvedimento dei suoi effetti in termini di salute pubblica.

Lo schema di provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

Cosa disponeva il Decreto SCIA 2

Ricordiamo che con l'art. 3, comma 1, lettera d), 1) del D.Lgs. n. 222/2016 era stato inserito all'art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del T.U. Edilizia il comma 1-bis che prevede:

Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

Una disposizione importante considerato che al precedente comma 1 è previsto:

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.

La struttura dello schema di Regolamento

Lo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Salute e trasmesso in Conferenza Stato-Regioni si compone di 13 articoli e 1 allegato:

  • Art. 1 - Finalità
  • Art.2 - Definizioni
  • Art.3 - Analisi del sito
  • Art.4 - Rapporto tra edificio e contesto
  • Art. 5 - Spazi verdi e controllo del microclima
  • Art. 6 - Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
  • Art. 7 - Requisiti dimensiona/i degli spazi di vita
  • Art. 8 - Comfort termo-igrometrico
  • Art. 9 - Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
  • Art 10 - Illuminazione naturale
  • Art 11 - Protezione acustica
  • Art 12 - Gestione dei rifiuti urbani
  • Art 13 - Gestione integrata dell'edificio
  • Art 14 - Disposizioni transitorie, finali e abrogative
  • Allegato 1 - Requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Prescindente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

La struttura dell'Allegato 1

L'Allegato 1, che costituisce parte integrante del nuovo Regolamento, riporta i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d'uso.

I criteri di qualità inclusi nell'Allegato 1 sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, in base al progresso scientifico e tecnologico in materia.

Di seguito la struttura dell'allegato 1:

  1. Premessa
  2. Definizioni
  3. Analisi del sito
  4. Rapporto tra edificio e contesto
  5. Spazi verdi e controllo del microclima
  6. Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
  7. Requisiti dimensionali degli spazi di vita
  8. Comfort termo-igrometrico
  9. Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
  10. Illuminazione naturale
  11. Protezione acustica
  12. Gestione dei rifiuti solidi urbani
  13. Gestione integrata dell'edificio

Analisi del sito

Per le nuove costruzioni dovrà essere effettuata preliminarmente l'analisi degli elementi ambientali e climatici del sito per consentire, mediante l'uso razionale delle risorse, il soddisfacimento delle esigenze di benessere fisico, psichico e sensoriale della popolazione.

L'analisi del sito deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • predisporre la valutazione dei parametri ambientali significativi e caratteristici del luogo, in relazione all'entità dell'intervento;
  • porre attenzione alle realtà territoriali specifiche, sia naturali sia di origine antropica, che generano disturbo attraverso l'adozione di adeguate soluzioni.

Rapporto tra edificio e contesto

In fase di progettazione dovrà essere garantito un rapporto equilibrato tra l'edificio ed i caratteri naturali ed insediativi dell'ambiente circostante, tra attività residenziale ed altre attività (es. servizi, attività commerciale etc.) tra loro compatibili, per tutelare la sicurezza, la qualità dell'aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti.

La progettazione degli edifici deve essere finalizzata a:

  1. garantire il miglioramento e la riqualificazione di un luogo attraverso idonee strategie progettuali che consentano il recupero dell'identità e il valore di uno specifico paesaggio;
  2. garantire il benessere psicofisico degli utenti nell'uso di spazi aperti, pubblici e/o di uso pubblico;
  3. garantire la percezione di sicurezza nell'uso di tali spazi.

Spazi verdi e controllo del microclima

Nelle attività di progettazione di nuovi insediamenti e nelle riqualificazioni/rigenerazioni urbane va incrementata l'estensione di superfici verdi e/o permeabili.

La progettazione deve essere pertanto finalizzata a:

  • ridurre l'effetto "isola di calore" attraverso strategie progettuali a livello urbano e l'ausilio della vegetazione.
  • garantire la presenza di verde per migliorare la salute degli abitanti negli ambienti di vita, riducendo i consumi energetici.

Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna)

Gli edifici e gli ambienti interni dovranno essere orientati in modo da consentire un corretto impiego dell'energia solare per l'illuminazione e per il comfort termico, con conseguenti benefici per la salute e risparmi di energia per il riscaldamento e/o il raffrescamento.

In fase di progettazione devono essere garantite un'adeguata relazione tra gli spazi aperti e la disposizione degli edifici al fine di sfruttare e di mitigare i fattori climatici del luogo (quali i venti dominanti, il soleggiamento, etc.) e le fonti di inquinamento.

Requisiti dimensionali degli spazi di vita

L'art. 7 del nuovo Decreto prevede che le attività di progettazione di nuovi insediamenti e delle riqualificazioni/rigenerazioni urbane garantiscano il completo benessere fisico, psichico e sociale degli occupanti.

In particolare, gli spazi di vita devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni sanitarie:

  1. prevedendo un dimensionamento dei locali, un volume d'aria e un ricambio d'aria idoneo a garantire un adeguato benessere psicofisico degli occupanti;
  2. riducendo le disuguaglianze sanitarie e garantendo spazi abitativi minimi idonei a soddisfare le esigenze di privacy e benessere degli occupanti di ogni unità abitativa;
  3. deve essere garantita la completa arredabilità e accessibilità degli spazi come previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13;
  4. nelle unità immobiliari deve essere garantita la presenza di spazi ad uso letto, soggiorno e almeno un locale destinato a servizi igienici.

Per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio esistente sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie relative all'altezza:

  1. l'altezza minima interna utile dei locali principali non deve essere minore di m 2,70;
  2. l'altezza minima interna utile dei locali accessori non deve essere minore di m 2,40.

Per il recupero del patrimonio esistente sono previste le seguenti deroghe alle prescrizioni sanitarie precedenti:

  • le altezze minime possono essere derogate quando l'edificio è vincolato a livello paesaggistico e/o culturale o se è situato in ambito di comunità montane. In ogni caso le altezze dei locali non possono risultare inferiori a m 2,40. Tali deroghe sono prevedibili a condizione che la richiesta sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, in relazione al numero degli occupanti. A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio esistente sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie relative alla superficie:

  1. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18. Nei locali principali il lato minimo deve esser pari a 3 metri;
  2. presenza di almeno un locale adibito a servizio igienico nell'unità abitativa, dotato dei seguenti elementi: vaso, bidet (o sistema integrato vaso - pulizia intima), vasca da bagno o doccia e un lavabo. Deve essere garantito un lato minimo del suddetto locale pari a 1,80 metri;
  3. per il recupero del patrimonio esistente, quando l'edificio risulta vincolato, nei locali principali è accettata per il lato minimo una tolleranza del 5%, purché la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, in relazione al numero degli occupanti. A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Comfort termo-igrometrico

Con l'art. 8 del Regolamento vengono stabiliti i requisiti relativi al comfort termo-igrometrico. In particolare, gli ambienti indoor devono garantire agli occupanti idonee condizioni di benessere termo-igrometrico, anche grazie agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La progettazione degli edifici deve essere finalizzata a:

  • mantenere una certa omogeneità della temperatura minimizzando gradienti termici tra i diversi spazi di vita;
  • mantenere negli spazi di vita condizioni di velocità dell'aria ed umidità relativa tali da garantire il benessere degli occupanti;
  • garantire l'assenza di infiltrazioni e condensazioni permanenti sulle superfici interne delle pareti, nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi.

Gli edifici devono garantire le prescrizioni sanitarie di cui alla tabella seguente, laddove non in contrasto con specifiche disposizioni nazionali e regionali che tengano conto delle diverse zone climatiche del territorio.

Tabella - Prestazioni degli edifici in termini di confort termo-igrometrico

Parametri Estate Inverno
Buono (Classe B): 24°C + 2°C Buono (Classe B): 20°C + 2°C
Buono (Classe B): < 0,19 m/s Buono (Classe B): < 0,16 m/s
Umidità relativa 50% < UR < 60% 40% < UR < 50%

Note:

  • Ottimo equivale alla Classe A della UNI EN ISO 7730:2006
  • Buono alla Classe B della UNI EN ISO 7730:2006

Gli edifici devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni sanitarie:

  1. nel caso non siano raggiungibili le temperature minime invernali previste dalla norma UNI EN ISO 7730:2006, deve essere garantita una temperatura minima di almeno 18°C;
  2. deve essere garantita un'adeguata manutenzione degli impianti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
  3. per l'installazione degli impianti e delle condotte a servizio degli stessi devono essere adottate soluzioni tecnico-progettuali che minimizzino l'impatto visivo e altri disturbi (es. acustico, olfattivo etc.) sui residenti;
  4. nel caso specifico della realizzazione di serre solari, devono essere garantiti sia livelli adeguati di comfort termo-igrometrico, sia l'apribilità degli infissi.

Riduzione dei livelli di inquinamento indoor

Negli edifici dovrà essere garantita una buona qualità dell'aria interna secondo la seguente gerarchia:

  1. utilizzo di materiali da costruzione, rivestimenti ed arredi a ridotte emissioni inquinanti;
  2. aerazione naturale degli ambienti, progettata in funzione delle caratteristiche distributive degli spazi e delle condizioni ambientali esterne;
  3. laddove non sia possibile con le precedenti misure raggiungere una buona qualità dell'aria indoor, negli edifici deve essere previsto l'utilizzo di impianti di ventilazione meccanica controllata.

Negli edifici la ventilazione naturale e i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono soddisfare i seguenti obiettivi:

  1. devono essere garantiti valori di ventilazione compresi tra i 10 L/s p e i 4 L/s p (UNI EN 16798-1:2019) tenendo conto di quanto previsto dalle norme in tema di efficientamento energetico degli edifici;
  2. devono essere individuate soluzioni tecniche e localizzative per l'installazione degli impianti e dei condotti che minimizzino il disturbo per i residenti e l'impatto visivo, tenendo conto che tutti i condotti per il convogliamento di vapori, fumi o altre emissioni in atmosfera dovranno rispettare le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene o la norma UNI 7129:2008;
  3. deve essere assicurata l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, bagni, ecc.) prima che si diffondano, secondo i Regolamenti locali di igiene o la norma UNI 7129:2008.

Negli edifici la ventilazione naturale e i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere realizzati considerando le seguenti prescrizioni sanitarie specifiche:

  1. unità abitative: L'angolo cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve essere dotato di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli (UNI 7129:2008);
  2. nelle nuove costruzioni il primo bagno deve essere dotato di areazione naturale; i bagni secondari, se senza aperture, dovranno essere dotati di sistemi di areazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi/h;
  3. nel recupero del patrimonio esistente il primo bagno deve essere dotato di areazione naturale e/o di impianti di VMC; i bagni secondari, se senza aperture, dovranno essere dotati di sistemi di areazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi/h;
  4. nelle nuove costruzioni devono essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive atte a ridurre il più possibile la migrazione di radon negli ambienti confinati. (es: vespai areati, pressurizzazione dei locali, etc.), ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 101/2020.

llluminazione naturale

Negli edifici residenziali devono essere assicurate condizioni di benessere visivo riducendo il ricorso a fonti di illuminazione artificiale.

La progettazione degli alloggi abitativi deve perseguire i seguenti obiettivi:

  1. garantire un'illuminazione naturale a tutti i locali principali e al primo bagno, adeguata alla destinazione d'uso;
  2. assicurare una sufficiente ed efficiente illuminazione artificiale per le ore di buio e per gli eventuali locali non illuminati naturalmente, sia nell'abitazione, sia nelle aree comuni e negli spazi prossimi all'accesso delle abitazioni.

La progettazione degli alloggi abitativi deve garantire per i locali di cui alla precedente lettera a) un valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) non inferiore al 2%.

Protezione acustica

Ai fini della protezione acustica sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie:

  1. la progettazione dei nuovi edifici deve essere finalizzata a ridurre l'esposizione dei recettori all'inquinamento acustico secondo la normativa vigente;
  2. nel caso di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio sono necessari interventi diretti ai recettori per garantire il benessere psico-fisico degli occupanti;
  3. nella progettazione di nuovi edifici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è richiesta l'adozione di accorgimenti tecnico-progettuali in grado di minimizzare il rumore esterno negli ambienti interni, tra gli ambienti adiacenti e derivante da sistemi tecnici (requisiti acustici passivi).

Gestione dei rifiuti urbani

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti urbani sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie:

  1. nel patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  2. la progettazione di nuovi edifici residenziali deve essere finalizzata a garantire la presenza di idonei spazi per la gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso strategie progettuali_ coerenti con l'organizzazione della raccolta dell'Ente gestore.

Gestione integrata dell'edificio

La tutela della salute umana deve essere garantita nella gestione integrata dell'edificio attraverso accorgimenti atti ad evitare lo sviluppo di allergeni, microrganismi, insetti ed altri animali infestanti in grado di causare risposte immunitarie ed infezioni negli adulti e nei bambini.

La progettazione degli edifici deve avere come obiettivo la messa in opera di soluzioni tecniche e progettuali atte ad evitare degrado e infestazioni.

Gli utenti devono garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti igienico sanitari di cui al presente decreto.



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