Permesso di costruire richiesto durante iter del nuovo PUC: ok al rilascio se decadono le norme di salvaguardia

di Claudio Ursomando - 04/06/2024

Importante sentenza dell'ottava sezione del Tar Campania Napoli sulla decadenza delle norme di salvaguardia di un nuovo PUC adottato dalla giunta comunale, ma non ancora approvato dal Consiglio comunale.

Decadenza norme salvaguardia PUC: cosa succede ai procedimenti sospesi?

La Corte Amministrativa Regionale, con la sentenza del 21 maggio 2024, n. 3289, ha riconosciuto che, in applicazione della Legge Urbanistica Regionale della Campania n. 16/2004, superato il termine di un anno dall'adozione in giunta comunale del nuovo PUC senza che questo venga poi approvato definitivamente in consiglio comunale, le norme di salvaguardia, - cioè quella forma di tutela che sospende gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano in contrasto con gli assetti delineati dal nuovo strumento urbanistico - sono decadute e riprendono a decorrere i termini istruttori per la conclusione del procedimento urbanistico teso al rilascio di un titolo abilitativo azionato precedentemente alla loro entrata in vigore.

La normativa regionale richiamata applica dei termini derogatori rispetto alla normativa nazionale, senza che ciò comporti alcun conflitto di attribuzioni potestative, essendo già stato oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali sul punto. Invero, circa l’applicabilità del termine “breve” di dodici mesi previsto dalla legislazione regionale difformemente da quanto previsto in sede nazionale (art. 12 co. 3 del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia), va detto che la previsione regionale appare conforme alla Costituzione. Com’è noto, infatti, l’edilizia e l’urbanistica sono materie a competenza concorrente rientrando nel “governo del territorio” ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost.

Allo Stato, quindi, è riservata la funzione di dettare i principi fondamentali in materia, mentre alle Regioni è consentito di emanare disposizioni di dettaglio nel rispetto dei predetti principi fondamentali.

Orbene, è pacifico (art. 2 del d.P.R. n. 380/2001) che le norme del Testo Unico Edilizia valgano a enucleare tali principi fondamentali che, tuttavia, non possono elidere ogni spazio di manovra in capo alle Regioni. Si è, allora, ritenuto che le Regioni non possano derogare alla disciplina dei titoli edilizi (ad es. incidendo sulla formazione dei titoli edilizi regolati dalla legislazione statale; v. C. Cost. n. 49/2016), mentre – ed è ciò che più direttamente ci riguarda nel caso in esame – si è ritenuto che le Regioni possano diminuire la durata delle cd. misure di salvaguardia.

In tal senso, valga il richiamo alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2/2008 (più volte menzionata dalla C. Cost. sent. n. 102/2013) secondo cui, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, “non appare inibita” alle Regioni “una normazione dai contenuti parzialmente differenti (e più favorevoli per gli amministrati), purché rispettosi dei limiti massimi di efficacia delle misure di salvaguardia ipotizzati dal legislatore nazionale nelle due differenti fattispecie di cui si discute, che appaiono in linea con un ragionevole esercizio delle sottese potestà amministrative di produzione della locale disciplina urbanistica”.

Nel caso di specie, il Tar Campano, applicando il principio testé enunciato, ha altresì accertato la formazione del Permesso di Costruire per silenzio assenso ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, allo stato dei fatti, i ricorrenti si sono visti riconoscere un permesso a costruire per un immobile per civile abitazione nonostante il loro lotto di terreno, all'attualità, risulti essere stato destinato a parcheggio - per cui senza alcun indice di fabbricabilità - dal nuovo Puc già adottato in giunta comunale.

 



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