Permesso di costruire: i termini per iniziare i lavori

di Redazione tecnica - 08/09/2022

Il permesso di costruire non è un'autorizzazione a tempo indeterminato, ma ha dei precisi limiti temporali entro cui va utilizzato. E proprio per questo, anche l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine stabilito dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per non incorrere nella decadenza del titolo abilitativo.

Decadenza permesso di costruire: il mancato inizio dei lavori entro un anno

Sulla base di questi presupposti, il Tar Campania, sez. Salerno, con la sentenza n. 2045/2022 ha confermato la legittimità del provvedimento di decadenza del permesso di costruire emesso da un'Amministrazione comunale, che aveva accertato il mancato inizio dei lavori dopo un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Il TAR ha confermato la decisione del Comune: come previsto al comma 2 dell'art. 15 del Testo Unico Edilizia, inerente l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, l'inizio lavori si riferisce a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

Decadenza del permesso di costruire: quando è legittima?

In particolare, la decadenza del permesso di costruire:

  • è legittima se si è solo provveduto al semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione;
  • è illegittima nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo e il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni.

In questo caso, non si è ravvisato un concreto inizio dei lavori: nella perizia tecnica asseverata è stato precisato che “Il cantiere è compiutamente organizzato mediante la recinzione dell’area di lavoro e la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro; è stato realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni dei ricoveri in progetto”.

Spiega il giudice amministrativo che queste operazioni non sono sufficienti a definire l’inizio dei lavori: secondo il TAR, la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro non è un indice manifesto della messa a punto dell’organizzazione del cantiere, al pari dello scavo e dello sbancamento di terreno.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo edilizio.

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