Piano Casa: norme valide solo se procedimento è concluso

di Redazione tecnica - 22/06/2023

A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2023, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Siciliana sull’applicazione del c.d. “Piano Casa”, i Responsabili di diversi Uffici Tecnici comunali hanno manifestato perplessità e dubbi sulle conseguenze che la pronuncia avrebbe prodotto sui titoli edilizi emessi o in fase di rilascio, nonché sulla prosecuzione all'applicazione della disciplina.

Per fare chiarezza, l’Assessorato Territorio e Ambiente ha pubblicato la circolare n. 5/2023 a oggetto “Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio" - Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2023”.

Piano Casa e norme anticostituzionali: i chiarimenti della Regione Siciliana

Nel dettaglio la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dei seguenti articoli:

  • art. 37, comma 1, lett. a) e d) della I.r. Sicilia 6 agosto 2021, n.23;
  • art. 37, comma I, lett. c) numero 1) della I.r. Sicilia 6 agosto 2021, n.23;
  • art. 8. comma I, lett. b) della l.r. Sicilia 18 marzo 2022, n.2.

Si tratta di norme a sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio" cd "Piano Casa", con misure straordinarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo l'ampliamento degli edifici esistenti, con specifiche caratteristiche, ultimati entro la data del 31 dicembre 2015.

Ecco, in sintesi, le motivazioni della sentenza riportate dall’Assessorato:

  • “L'art.6, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2010 - tanto nella versione successiva alla legge reg. siciliana n. 23 del 2021, quanto in quella frutto della riformulazione operata dalla legge reg. siciliana n. 2 del 2022 - ha l'effetto di consentire anche oggi, a distanza di molti anni dall'adozione a livello nazionale e a livello regionale del piano casa, la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi edilizi eccezionalmente consentiti in base a detto piano. (…). La norma regionale ha effetto di "Rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del piano casa nata come transitoria, infatti, ha come ineluttabile conseguenza quel/a di consentire "reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio".
  • "L'eccezionalità e la temporaneità del piano casa - insite già di per sé nella natura derogatoria delle trasformazioni edilizie consentite - sono d'altra parte espressamente affermate dall'intesa tra lo Stato e le Regioni del 1° aprile 2009, della quale la legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, secondo quanto disposto dal suo art. 1, è espressa attuazione. Detta intesa aveva stabilito che la disciplina introdotta con le leggi regionali avrebbe avuto "validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore”.

Incostituzionalità norme Piano Casa Sicilia: effetti sui procedimenti

L’Assessorato ha quindi chiarito gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ricordando che, ai sensi dell'art. 136 Cost.: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", ciò va interpretato net senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si Sia formato il giudicato.

In una recente pronuncia il Tar Palermo (sentenza n. 3181/2022), richiamando precedenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato, ha affermato che: "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento delio specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall’ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato".

Inoltre, "la dichiarazione di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, restandone così esclusi soltanto i "rapporti esauriti"".

Conclude quindi l'assessorato che i cosiddetti "rapporti esauriti", per i quali è possibile realizzare gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge in argomento, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, sono quelli in cui la P.A. ha già rilasciato il titolo abilitativo edilizio o si sia formato il silenzio assenso in epoca precedente alla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale; quelli pendenti, invece, sono quelli in cui la pronuncia interviene prima del rilascio del suddetto titolo abilitativo o dello spirare del termine per la formazione dell'eventuale silenzio assenso.



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