Piano casa e rilascio permesso di costruire: che valore ha il silenzio dell’amministrazione?
di Redazione tecnica - 26/01/2024
L’attuale normativa edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) prevede una procedura per il permesso di costruire con delle tempistiche ben definite per il suo rilascio da parte dell’amministrazione.
La procedura per il rilascio del permesso di costruire
Entrando nel dettaglio, l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone che l’istanza per il rilascio del permesso di costruire vada presentata allo sportello unico corredata:
- da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- dagli elaborati progettuali richiesti;
- dagli altri documenti eventualmente previsti dalla parte II del Testo Unico Edilizia (la normativa tecnica);
- da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.
Dalla presentazione dell’istanza scattano le tempistiche:
- entro 10 giorni lo sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento che esaminerà l’istanza in ordine cronologico di presentazione;
- entro 60 giorni il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede con la conferenza di servizi;
- entro gli stessi 60 giorni il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni (in questo la richiesta sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine);
- il precedente termine di 60 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
- il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di provvedimento. Tale termine è fissato in 40 giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
I termini indicati sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Nei casi in cui l’intervento può essere realizzato mediante segnalazione certificata di inizio attività ma l’interessato richieda il rilascio di permesso di costruire, il termine per il suo rilascio è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il silenzio sull’istanza di permesso di costruire
Nel caso in cui decorrano le suddette tempistiche senza l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Il silenzio sull’istanza di permesso di costruire rappresenta quello che si definisce “silenzio-assenso”.
Permesso di costruire e Piano casa
Sulle tempistiche e sul valore del silenzio dell’amministrazione, la situazione cambia se il permesso di costruire è richiesto per un intervento che rientra nelle leggi regionali del c.d. Piano Casa. Su questo argomento è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza del 16 gennaio 2024, n. 431.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l’operato del Comune che ha archiviato la pratica edilizia volta al rilascio di un permesso di costruire per l’esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell’art. 5 Legge Regionale n. 19/2009 (Piano Casa) del fabbricato di sua proprietà e sospesi gli effetti di una S.C.I.A. in variante presentata successivamente ritenendo che il procedimento di rilascio del permesso di costruire fosse già concluso per essersi il titolo edilizio formato per silentium.
Purtroppo per il ricorrente, però, il TAR ha ricordato un principio consolidato espresso anche dal Consiglio di Stato per il quale le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della Legge “Piano casa”, non sono riconducibili al paradigma legale declinato dall’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia, ma ad una fattispecie di silenzio inadempimento.
In particolare, l’istanza presentata ai sensi del Piano Casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio inadempimento, in quanto la normativa di cui al citato articolo 20 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Per tale ragione, pur essendo decorso un lasso di tempo superiore ai novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il titolo edilizio non poteva ritenersi perfezionato per silenzio assenso. Il Comune, dunque, non aveva ancora consumato il potere di decidere sull’istanza. L’archiviazione della pratica e la sospensione degli effetti della S.C.I.A. in variante, motivate in ragione della riscontrata insistenza dell’intervento nella fascia di rispetto cimiteriale e della necessità di procedere ad approfondimenti, pur avendo natura di atti soprassessori, poiché non idonei a definire in modo ultimativo il procedimento, non sono affetti dal vizio dedotto.
In definitiva, il TAR ha rigettato il ricorso e confermato l’operato dell’amministrazione.
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