Il piano paesaggistico prevale su qualunque altra disposizione territoriale
di Redazione tecnica - 03/01/2022
Piano Casa Regione Campania: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 261/2021 ha giudicato illegittimi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 12-bis della legge regionale n. 19/2009, nella parte in cui essi prevedono che gli interventi edilizi possano essere realizzati in deroga a quanto prescritto dalla L.R. n. 35/1987 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana) se non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
Piano Casa Campania: norme illegittime
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, osservando innanzitutto che l’art. 12 -bis è stato inserito nel corpo della legge reg. Campania n. 19/2009 (attuativa del cosiddetto “Piano casa”) dall’art. 1, comma 1, lettera sss) , della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).
In particolare, l’art. 12-bis del Piano Casa dispone al comma 2 la prevalenza di tale legge «su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia». Sul merito, il Consiglio di Stato ha riferito che tale disposizione, fin dalla sua entrata in vigore, è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa come correlata alla sola materia urbanistica, e non anche a quella paesaggistica.
Inoltre, osserva ancora il Consiglio di Stato, il legislatore regionale è successivamente intervenuto sull’art. 12 -bis , aggiungendovi quattro commi: fra questi, assumono rilievo nella presente vicenda:
- il comma 3: «non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35»;
- il comma 4, con il quale è disposto che la legge trovi applicazione anche nei territori «di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987».
Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, il combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 12 -bis della legge reg. Campania n. 19 del 2009 «denota inequivocabilmente la volontà del legislatore regionale di consentire gli interventi di cui alla medesima l.r. n. 19 del 2009 [...] anche in deroga al PUT dell’area sorrentino-amalfitana, eccezion fatta per le aree su cui insistono vincoli di inedificabilità assoluta».
Quindi, i giudici di Palazzo Spada ravvisano la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost. (Legislazione esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e dell’art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio): la previsione di derogabilità delle prescrizioni del PUT che non importano vincoli di inedificabilità assoluta finisce per degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata tra i vari Comuni competenti al rilascio dei titoli edilizi. Da questo deriverebbe una compromissione dell’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Piano Casa Campania: la sentenza della Corte Costituzionale
La corte costituzionale ha giudicato la questione fondata: secondo la costante giurisprudenza, «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., alla cura esclusiva dello Stato», con la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.
Piani paesaggistici sono prevalenti su altre disposizioni territoriali
In tale ottica, l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, dedicato al «coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», nel precisare, al comma 3, che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, esprime il cosiddetto principio di prevalenza delle prime sulle seconde, che «deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto.
Quindi le prescrizioni del piano paesaggistico sono prevalenti su quelle di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello non alterabile ad opera della legislazione regionale.
In questo caso invece, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 12-bis, nel consentire di derogare al PUT nella parte in cui esso non prevede limiti di inedificabilità assoluta, contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ponendosi, così, in contrasto con il parametro interposto evocato dal rimettente.
Il legislatore campano ha infatti assegnato la definizione del relativo regime all’ordine della disciplina urbanistica, finendo in tal modo per degradare «la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera “esigenza urbanistica” e, perciò, per compromettere quell’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha invece assunto a valore imprescindibile.
Il piano paesaggistico, infatti, è strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio.
Quindi le norme segnalate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui consentono che gli interventi edilizi disciplinati dalla legge reg. Campania n. 19 del 2009 possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania n. 35 del 1987, di approvazione del «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana», quando esse non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
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