Plusvalenze Superbonus: possibili modifiche alla norma
di Redazione tecnica - 12/11/2024
Rimane sempre un argomento caldo, quello della tassazione sulle plusvalenze al 26% derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di lavori Superbonus prevista dall’art. 1, comma 64, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).
Plusvalenze su vendita immobili oggetto di Superbonus: l'emendamento alla norma
A indicare adesso delle modifiche all’attuale normativa ci pensa l’emendamento proposto in Commissione Bilancio al Senato dai sen. Lavinia Mennuni, Guido Quintino Liris e Matteo Gelmetti, nell’ambito dei lavori sul DDL n. 1274, di conversione del D.L. n. 155/2024 (c.d. Decreto Fiscale), con l’introduzione dell’art. 7-bis nel testo definitivo della futura legge.
Ricordiamo che la norma attualmente in vigore ha apportato delle modifiche:
- all’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inserendo al comma 1 la lettera b-bis) secondo cui “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”;
- all'articolo 68, comma 1, con l’inserimento dei seguenti periodi: "Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
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