PNRR e fondo complementare: confermate le proroghe per il Superbonus 110%
di Redazione tecnica - 02/07/2021
Nella seduta di mercoledì 30 giugno, la Camera dei Deputati, dopo aver repinto tutti gli emendamenti, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, in pratica, nel testo già, precedentemente approvato dal Senato.
Modifiche introdotte dal Senato
Ricordiamo che le maggiori modifiche introdotte dal Senato e confermate dalla Camera dei Deputati riguardano:
- l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal 2-bis al 2-decies (9 commi);
- l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal 7-bis al 2-quinquies (4 commi);
- l’introduzione del nuovo articolo 1-bis rubricato “Misure di semplificazione per gli investimenti” costituito da 5 commi;
- l’inserimento nell’articolo 2 del provvedimento dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater.
Modifiche introdotte all’articolo 119 del dl n. 34/2020
In riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene confermato, in pratica, il testo del decreto-legge n. 59/2021 ed, entrando nel dettaglio i commi 3 e 5 dell’articolo 1 del provvedimento sono rimasti tali e quali a quelli del decreto-legge.
Confermata la proroga per il superbonus 110%
Relativamente al Superbonus 110% la situazione è la seguente:
L’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%
Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.
Cogliamo l’occasione per ricordare che l’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (Superbonus). La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto.
In allegato il testo a fronte con le modifiche introdotte dal Senato; lo stesso sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale
Speciale PNRR
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