PNRR: in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge Assunzioni
di Redazione tecnica - 10/06/2021
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 maggio 2021 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Decreto-legge per l'attuazione del PNRR
Il decreto-legge n. 80/2021 segue quello già approvato, relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), e costituisce così un ulteriore pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano.
Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.
19 articoli con 4 allegati
Si tratta del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 22 del 4 giugno 2021 e che contiene 19 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi
- Titolo I - Rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni
- Capo I (artt. 1- 6) - Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
- Capo II (artt. 7 - 9) - Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
- Titolo II - Misure organizzative per
l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR
- Capo I (art. 10) - Transizione digitale
- Capo II (artt. 11 - 19) - Misure urgenti per la giustizia ordinaria
Completati dai seguenti 4 allegati:
- Allegato I (art. 8 comma 2) - Tabella Ambiti territoriali
- Allegato II (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 2) - Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia
- Allegato III (art. 11, comma 3) - Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa
- Allegato IV (art. 7, comma 1) - Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze-RGS
Indice degli argomenti
1. Rafforzamento della capacità amministrativa
- Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.
- Per le alte specializzazioni - come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea – è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali.
- Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si prevede l’inserimento sul “Portale del reclutamento” in un apposito elenco vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione professionale. Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio. I criteri seguiti dovranno essere pubblicati sul sito internet delle amministrazioni competenti.
- Il testo, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Il decreto fissa una fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che contribuiscano al rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.
- Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati,
attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità di
stipulare contratti di apprendistato nella p.a.
Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). - Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
- Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.
- Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 250.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Le restanti amministrazioni potranno avvalersi di un analogo contingente, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 4 milioni per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Misure organizzative per l’attuazione del PNRR
- Transizione digitale (art. 10 del decreto-legge)
- Per il supporto alla transizione digitale, all’innovazione e
alla cyber-sicurezza nella pubblica amministrazione, il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti.
Queste risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità dedicata
alla progettualità del PNRR e a costituire le sette squadre
operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul
territorio.
Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità. - Innovazione organizzativa della giustizia (artt. 11-19 del decreto-legge)
- Per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 2 anni e 9 mesi per il primo scaglione e di 2 anni per il secondo. Analogamente, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il processo.
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