PNRR, principio DNSH e adattamento ai cambiamenti climatici: il vademecum del MASE
di Redazione tecnica - 17/10/2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Vademecum “Il principio DNSH e l’analisi dei rischi climatici nel PNRR”, contenente le indicazioni operative e metodologiche per i Soggetti Attuatori delle misure PNRR afferenti il MASE, da utilizzare per l’analisi dei rischi climatici fisici ai quali può essere esposto un intervento.
Analisi rischi climatici nel PNRR e principio DNSH: il vademecum del MASE
L’analisi rientra fra le verifiche richieste per garantire la conformità di ogni intervento PNRR al principio DNSH (Do No Significant Harm, ovvero “non arrecare un danno significativo”) e, in particolare, all’obiettivo dell’Adattamento ai cambiamenti climatici.
Tutti gli interventi finanziati in ambito PNRR devono rispettare il principio DNSH, ovvero non devono arrecare un danno significativo ad alcuno dei sei obiettivi previsti dal Regolamento “Tassonomia” ovvero il regolamento (UE) n. 2020/85:
- 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
- 2. Adattamento ai cambiamenti climatici
- 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- 4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
- 5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
- 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Tra questi obiettivi, l’Adattamento ai cambiamenti climatici risponde alla necessità di assicurare il maggior grado possibile di resilienza dell’opera ai rischi climatici fisici, quali siccità, alluvioni, ondate di calore, terremoti, etc.
In particolare, per Adattamento si intende “anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate a prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare, oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi” e quindi corrisponde al processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici.
I contenuti del Vademecum
Il vademecum è così articolato:
- IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)
- L’ ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI FISICI NEGLI INTERVENTI PNRR
- Interventi di importo inferiore ai 10 milioni di euro
- Identificazione dei potenziali rischi climatici fisici
- Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità
- Soluzioni di adattamento atte a ridurre il rischio climatico fisico individuato
- INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI
- Interventi di importo uguale o superiore ai 10 milioni di euro
- INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI
- Interventi di importo inferiore ai 10 milioni di euro
- LINK UTILI
Ricorda il MASE che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato:
- non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione),
- oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attivi») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto)”.
Per poter escludere che l’intervento rechi un danno significativo all’obiettivo “Adattamento ai cambiamenti climatici” è necessario svolgere un’analisi dei rischi climatici fisici correlati all’intervento stesso.
I rischi climatici fisici sono attribuibili alle seguenti quattro macro-categorie di fattori climatici:
- Temperatura
- Venti
- Acqua
- Massa solida.
Metodologie di valutazione del rischio
È necessario che il Soggetto Attuatore, per ciascuno dei suddetti fattori climatici, identifichi il potenziale rischio, ne valuti la rilevanza e, se del caso, identifichi le soluzioni di adattamento.
Per valutare il rispetto dell’obiettivo “Adattamento ai cambiamenti climatici” non esistono vincoli specifici predeterminati in base alla tipologia di attività svolta. Questo perché i rischi climatici e le possibili soluzioni di adattamento, infatti, dipendono sia dalle caratteristiche riferite alla tipologia dell’opera (analisi della sensibilità), sia dalla localizzazione dell'intervento (esposizione ai pericoli climatici); di conseguenza la vulnerabilità dell’intervento ai rischi climatici fisici differisce da intervento a intervento.
Da questo punto di vista, la Guida Operativa MEF-RGS individua due diverse metodologie di valutazione, che variano in base all’importo dell’investimento:
- interventi al di sotto dei 10 milioni di euro (IVA esclusa): per detti interventi si applicano criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il processo valutativo è pertanto più sintetico e la relativa metodologia è definita nell’Appendice A dell’Allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2021/2139, schematizzato nell’Appendice 1 “Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici della Guida Operativa MEF;
- interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di euro (IVA esclusa): per detti interventi l’analisi da svolgere è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio svolta sulla base della metodologia indicata nel documento di indirizzo della Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C373/01) (definita nel testo anche “Orientamenti tecnici”).
Entrambi i procedimenti prevedono l'individuazione, il vaglio e l'attuazione di misure di adattamento, ove necessario, effettuati sempre in fase ex ante. Pertanto, in fase progettuale, dovrà redigersi una relazione/studio/analisi in cui si dia conto di aver verificato se e in che misura l’intervento da realizzare è esposto a rischi climatici fisici.
In fase ex post, nel caso in cui tale analisi abbia evidenziato la vulnerabilità dell’opera ad uno o più rischi, il Soggetto Attuatore dovrà attestare di aver implementato nel corso della realizzazione del progetto le necessarie soluzioni di adattamento ai rischi climatici pertinenti.
In tutte le schede e le check list della Guida Operativa MEF-RGS, infatti, a prescindere dal tipo di attività da realizzare, nel paragrafo relativo all’obiettivo “Adattamento ai cambiamenti climatici”, il Soggetto Attuatore troverà da svolgere sia la verifica ex ante che quella ex post.
Infine il MASE ricorda che, qualora l’opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, le analisi potranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal Soggetto Attuatore nell’ambito dello studio di impatto ambientale.
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