Ponteggio e lavori condominio: occupazione suolo pubblico è legittima?

di Redazione tecnica - 25/11/2021

Occupazione suolo pubblico da parte di un condominio per lavori di manutenzione: un fatto che in tempi di Bonus Facciate e Superbonus 110% è ancora più frequente, con buona pace dei commercianti.

Lo spiega bene la sentenza n. 2244/2021 del Tar Lombardia, inerente proprio il ricorso di un’attività commerciale per l'annullamento della concessione data da un’Amministrazione Comunale a un condominio per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e l’installazione di un cantiere edilizio.

Ponteggio e lavori condominiali: la sentenza del TAR

Nel caso in esame, il Comune aveva concesso l’occupazione del suolo pubblico a un condominio per la collocazione di un ponteggio, finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle facciate e di rifacimento del manto di copertura di un immobile adiacente all’esercizio che ha presentato ricorso.

Secondo la parte ricorrente, il Comune avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, peraltro non adeguatamente motivato, in violazione quindi degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Secondo la difesa invece il Regolamento Edilizio avrebbe imposto uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili, stabilendo che essi “hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi”.

Sempre in base a quanto disposto nello stesso Regolamento, il “recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica”, dovendo a tal fine “provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana”.

Lo stato di forte degrado in cui si trovava il Condominio controinteressato, ha quindi reso necessario l’avvio dei lavori di manutenzione, fatto che costituiva un dovere dei proprietari. Secondo il TAR, con il provvedimento l’Amministrazione ha quindi tutelato degli interessi pubblicistici, per cui esso aveva contenuto vincolato e sufficientemente motivato.

Inoltre la parte ricorrente ha precisato che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo “diritto di affaccio”, evitando l’oscuramento del locale. Sul punto, il TAR ha ricordato che gli interessi commerciali della ricorrente sono recessivi a fronte di quello collettivo all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile, considerata peraltro la temporaneità della loro compressione.

Il giudice ha quindi respinto il ricorso in ogni sua parte, precisando che la concessione di occupazione di suolo pubblico, quando dettata da interessi pubblicistici come la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, oltre che del decoro urbano, è sufficientemente legittimata e motivata a comprimere temporaneamente eventuali interessi commerciali e privati.



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