Preliminare di compravendita: chiarimenti dal Fisco sull’imposta di registro

di Redazione tecnica - 08/05/2024

Tra le spese da sostenere nella compravendita di un immobile c’è anche quella relativa all’imposta di registro fissa di 200 euro, dovuta già in fase di preliminare. Si tratta di una spesa rimborsabile oppure no?

Compravendita immobiliare:il Fisco sul rimborso dell'imposta di registro

A rispondere alla domanda posta da un contribuente è Fisco Oggi che, richiamando la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, n. 18/E, ha puntualizzato che la registrazione del preliminare di compravendita comporta il pagamento di:

  • imposta di registro fissa di 200 euro (indipendentemente dal prezzo della compravendita);
  • imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Se nel preliminare è previsto un pagamento, è dovuta anche l’imposta di registro proporzionale, pari allo 0,50% delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, oppure al 3% delle somme corrisposte in acconto sul prezzo di vendita. Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.

Entrambe potranno poi essere detratte dai tributi dovuti in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo, all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

Diversa è la sorte dell’imposta di registro fissa, che, come spiega L’Agenzia, non è invece scomputabile.



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