Prevenzione incendi: le linee guida per i BESS
di Redazione tecnica - 05/02/2025
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Con la Circolare dei Vigili del Fuoco del 23 dicembre 2024, n. 21021 sono state fornite le Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, realizzazione e l’esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (c.d. “Battery Energy Storage System - BESS”).
Prevenzione incendi: le linee guida per i BESS
La stesura delle Linee Guida rientra nell’ambito delle attività del Comitato Centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici ed è frutto del lavoro di diverse Amministrazioni ed Enti quali il Dipartimento della Protezione Civile, MASE, MIMIT, MLPS, MIT, MUR, CNR, ENEA e ISPRA.
Le linee guida si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS), inseriti all’interno di un armadio (battery rack) o di un container (battery container) con lo scopo di immagazzinare energia elettrica ed utilizzarla quando richiesto.
BESS: le tipologie di sistemi
I BESS possono essere suddivisi in tre categorie:
- a) per uso residenziale;
- b) per soluzioni non destinate alla produzione di massa ma destinate al servizio di complessi residenziali o centri commerciali. Tali sistemi sono costituiti da moduli che possono essere integrati in scaffalature per lo stoccaggio in un armadio rack;
- c) per soluzioni destinate alla produzione di massa, ovvero sistemi containerizzati collegati a parchi eolici, solari o in configurazione stand alone.
I dispositivi vengono utilizzati per fornire energia alle aree non servite dalla rete di distribuzione di energia elettrica o possono essere impiegati per l'accumulo di energia elettrica al fine di mitigare gli squilibri presenti nella rete elettrica intervenendo:
- in situazioni in cui viene generata un'eccessiva quantità di energia elettrica rispetto alla domanda, accumulando l'energia in eccedenza, prevenendo così possibili congestioni della rete;
- in compensazione quando l’energia è carente, contribuendo così a mantenere l'equilibrio nel sistema di alimentazione elettrica.
Con le linee guida vengono fornite le metodologie per l’analisi del rischio e misure di sicurezza antincendio dei dispositivi destinati all’uso di produzione di massa (caso c), ma rappresentano un utile riferimento anche per le altre tipologie di impianti.
Fermo restando che i BESS non sono attività puntualmente elencate in Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), la loro installazione comporta una modifica sostanziale del preesistente livello di sicurezza antincendio e, in taluni casi, può comportare un aggravio del livello di rischio.
Linee guida antincendio BESS: obiettivi
Proprio per questo gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le linee guida, in modo da garantire il conseguimento di questi obiettivi:
- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, nonché di incendio e di esplosione;
- b) sicurezza della vita umana;
- c) incolumità delle persone;
- d) tutela dei beni e dell’ambiente;
- e) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- g) prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.
Inoltre è necessaria una valutazione del rischio volta a verificare le emissioni di gas tossici e/o cancerogeni dai sistemi di accumulo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in particolare: il fluoruro di idrogeno (HF), il monossido e il diossido di carbonio (CO, CO₂), il cianuro di idrogeno (HCN) e gli ossidi di azoto (NOx).
Impianti interessati e requisiti costruttivi
Le disposizioni si applicano:
- agli impianti di nuova realizzazione installati presso attività soggette comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011;
- nel caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza di impianti esistenti installati presso attività soggette comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.
In tutti gli altri casi, le linee guida possono costituire utile riferimento nella progettazione degli impianti.
Sono esclusi dall’obbligo di adeguamento gli impianti che, alla data di emanazione delle linee guida:
- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013;
- b) siano in regola con gli adempimenti di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 151/2011, qualora previsto;
- c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione sulla base di un progetto approvato ai sensi degli articoli 3 o 7 del d.P.R. n. 151/2011, qualora previsto.
Requisiti costruttivi e uso di prodotti antincendio
Nella Circolare si specifica che:
- le attrezzature e/o gli insiemi costituenti l’impianto sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- gli insiemi e le attrezzature costituenti l’impianto dovranno essere idoneamente installate secondo le indicazioni riportate dal manuale d’installazione, uso e manutenzione fornito dal costruttore o dalle norme di buona tecnica;
- l'installatore è tenuto a verificare che l’impianto sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio dell’impianto in sicurezza.
I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione delle inee guida devono essere:
- a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
Inoltre il loro uso è consentito non solo se rispondono alle prestazioni richieste dalle linee guida, ma anche se:
- a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
- c) sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella guida tecnica allegata.
L’equivalenza del livello di protezione va valutato dal Ministero dell’interno.
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