Prevenzione incendi e locali di pubblico spettacolo: la Regola tecnica RTV 15
di Vasco Vanzini - 27/02/2023
La Regola Tecnica Verticale per le “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”, emanata con D.M. 22 novembre 2022, rappresenta una realtà dal 1° gennaio 2023.
Antincendio e locali di pubblico spettacolo: la RTV.15
Con l’emanazione della V.15, si va a completare, nella sostanza, il disegno di integrazione nel Codice di tutte le norme tecniche verticali di prevenzione incendi, che non riguardano le installazioni tecnologiche e gli impianti di produzione di potenza termica, elettrica, meccanica e di processo. Rimangono indietro gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni regolamentate dal C.O.N.I. che, con le Olimpiadi di Milano-Cortina ormai alle porte, potrebbero rappresentare una pressante necessità di aggiornamento, seppur oggetto di concertazione. Tali impianti pongono spesso importanti problematiche di security e di gestione della folla (crowd management), peraltro comuni alle grandi manifestazioni musicali, in particolare, estive.
Una delle esigenze più sentite da parte dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo è infatti quella della rivalutazione della capienza che conduce non solo a maggiori utili, ma anche alla possibilità di incrementare il prestigio dell’impianto o del locale che, conseguentemente, possono diventare più attrattivi per ospitare manifestazioni più rilevanti.
Resta dunque da chiedersi se la V.15 possa rappresentare davvero una opportunità progettuale, al netto del panorama offerto dalle soluzioni alternative, che è sicuramente premiante rispetto all’approccio prescrittivo tradizionale o alle soluzioni conformi proposte dal Codice di prevenzione incendi.
Campo di applicazione
La V.15 trova applicazione anche alle attività temporanee, pur non costituenti attività soggette a controllo, ai sensi del D.P.R. 151/2011, andando a costituire una guida per i progettisti e gli organizzatori a sostegno delle valutazioni da eseguire in ordine alla safety.
Esclusioni alla V.15 nel caso di luoghi all’aperto non delimitati, di pubblici esercizi privi del coinvolgimento del pubblico, di attività circensi e di spettacolo viaggiante.
L’applicazione della RTV e il possibile doppio binario consentiranno le valutazioni sulla convenienza del metodo ma, certamente V.15 è una norma che tiene conto delle esigenze moderne dello spettacolo, che ammette attività di intrattenimento al pubblico, all’interno di complessi multifunzionali, quali potrebbero essere centri commerciali o poli fieristici, se ad essi organicamente funzionali, anche condotte da soggetti diversi, attività sempre più diffuse, che ora possono essere finalmente programmate.
Nella norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, D.M. 19/08/1996, i complessi multisala sono invece fortemente contrastati e, conseguentemente è necessario ricorrere di frequente all’istituto della deroga con conseguente appesantimento del procedimento autorizzativo e ritardo nell’avvio dell’attività, oppure vengono poste pesanti limitazioni d’esercizio sul carattere dell’intrattenimento (non deve poter essere considerato spettacolo) che puntualmente vengono disattese.
Con V.15 è dunque sufficiente un’organizzazione della sicurezza di livello adeguato, coordinata fra i vari soggetti interessati, come dalle consuete indicazioni fornite dal Codice nei paragrafi S.3.10, S.4.5.13, e ora V.15.5.3.
Ovviamente, punto nevralgico della progettazione delle attività di pubblico spettacolo deve essere la valutazione del rischio, ancora richiamata nel paragrafo V.15.4, che deve tener conto, in aggiunta, degli effetti scenici particolari, utilizzati sempre più di frequente (utilizzo di prodotti pirotecnici classificati T1 e T2 e fiamme), degli allestimenti, degli impianti temporanei e di eventuali interferenze con le condizioni al contorno.
Le misure antincendio
Viene consentito di omettere i requisiti di reazione al fuoco per il materiale scenico non incluso in quinte, velari, tendaggi e simili, per i quali si dovrà applicare il D.M. 14/10/2022, articolo 7 lettera D.1, e viene espressamente consentito l’impiego di strutture vulnerabili in condizioni d’incendio, come descritte in S.2.8.3, nel caso di attività all’aperto, svolte in aree delimitate, prevalentemente in spazio a cielo libero, come definite nel paragrafo G.1.5 punto 6 del Codice, e di limitazione al carico d’incendio specifico di progetto qf,d, riferito all’effettiva distribuzione dello stesso (come da paragrafi V.15.5.2 e S.2.9 comma 5).
Nei casi contemplati dalla tabella V.15-1, nota [1], la resistenza al fuoco dovrà comunque garantire il livello III di prestazione, in relazione ai criteri di attribuzione di tabella S.2-2, assicurando i requisiti minimi richiesti dal paragrafo S.2.4.3 e dalla tabella S.2-3.
Appare quindi evidente come la limitazione del carico d’incendio specifico di progetto qf,d entro i 200 MJ/m2, che dovrà essere assicurata da una efficace pianificazione della gestione della sicurezza antincendio e sorveglianza di cui al paragrafo V.15.5, al Capitolo S.5 e D.M. 02/09/2021 possa consentire una significativa riduzione dei requisiti richiesti e quindi una maggiore libertà progettuale.
Per la misura antincendio compartimentazione, sono individuate particolari condizioni integrative, per i locali interrati e per quelli con quote dei piani superiori a 24 m (tabella V.15-2), essendo consentite superfici del compartimento e quote del multipiano senza limitazioni (si pensi agli stadi e alle grandi arene sportive utilizzati per concerti o ai teatri lirici).
Se le inclusioni nei complessi multifunzionali sono ammesse senza alcun requisito di compartimentazione, anche condividendo il sistema d’esodo, qualora sia prevista la realizzazione di impianti automatici di spegnimento, per le comunicazioni con le altre attività, comunque ammesse, se dimostrata la necessità funzionale, sono richiesti determinati requisiti (comunicazioni del tipo protetto o del tipo a prova di fumo).
La misura esodo consente, inoltre, affollamenti maggiori rispetto alla norma tradizionale prescrittiva arrivando fino alle 2 persone/m2, consentite dalla tabella S.4-12 nel caso non solo di ambiti all’aperto, ma anche di locali al chiuso, qualora privi di posti a sedere e sostanzialmente di arredi, in cui il carico d’incendio specifico qf possa essere mantenuto entro il limite dei 50 MJ/m2. Sono inoltre consentite 1,2 persone/m2 qualora si superi tale valore o siano previsti nella sala posti a sedere.
In tal caso, la disposizione dei posti, la valutazione dell’esodo e le installazioni per gli spettatori dovranno rispondere alle indicazioni del paragrafo S.4.5.11 e S.4.5.12.
I frequenti richiami alla RTO, compiutamente descritta nella Sezione S del Codice, evidenziano come già nella prima stesura del D.M. 03/08/2015, come successivamente modificato dal D.M. 18/10/2019 fossero già comprese numerose indicazioni a cui si deve attingere, per la progettazione applicando le Regole tecniche verticali che sono state successivamente emanate.
Come generalmente per le altre RTV, anche la V.15 nella individuazione delle misure di protezione attiva da richiedere, assume un approccio tipicamente prescrittivo, individuando direttamente i livelli di prestazione, i parametri progettuali minimi, e le aree da proteggere.
Ovviamente, nella progettazione con il Codice, dovranno essere applicate anche tutte le altre Regole tecniche verticali pertinenti (es. V.1 aree a rischio specifico, V.3 vani degli ascensori, V.5 attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 autorimesse, V.8 attività commerciali, V.12 nel caso di edificio tutelato, V.13 chiusure d’ambito degli edifici civili), che, comunque, come anche V.15, non prevedono norme transitorie, nel caso di attività già esercite.
Rimane possibile il ricorso alle soluzioni alternative, previste dal Codice di prevenzione incendi, qualora non tutte le soluzioni conformi individuate possano essere concretamente attuabili.
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