Prevenzione incendi: nuova Guida sulla RTV V.6 per autorimesse
di Redazione tecnica - 24/02/2023
È stato pubblicato sul sito INAIL il volume “Prevenzione incendi per attività di autorimesse”, e dedicato all’applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di autorimessa (RTV 6), emanata con il decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020.
Prevenzione incendi per autorimesse: il nuovo volume INAIL
Con il volume realizzato da Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si apre una nuova collana dedicata alla prevenzione incendi, focalizzata sulla Sezione V: saranno quindi prese in rassegna le diverse RTV emanate, con l’ottica di illustrare l’applicazione dei nuovi strumenti normativi e di evidenziare gli esiti delle progettazioni del medesimo caso studio, affrontato con le due metodologie applicabili, costituite dalla vecchia normativa prescrittiva e dalla nuova RTO come integrata dalla rispettiva RTV.
Come ricorda Inail nell’introduzione, a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha infatti iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Inoltre, con il DM del 12 aprile 2019 è stata determinata la fine del cosiddetto “doppio binario”, per cui per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse. Ad esempio, ad oggi, è possibile progettare un’attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, un’autorimessa può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della V.6.
Progettazione attività autorimesse: le norme previste per la prevenzione incendio
Nel volume viene affrontata la progettazione di un’autorimessa esistente, confrontandone gli esiti derivanti dall’applicazione:
- del DM 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice)
- della V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Infatti con l’emanazione del d.m. 15 maggio 2020, che ha sostituito il precedente Cap. V.6 (d.m. 21 febbraio 2017 e s.m.i.), è stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) eliminando il cosiddetto "doppio binario" per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l'art. 2, commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019.
Attività autorimesse: la normativa antincendio applicabile
Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).
Una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l'iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari.
Per quanto riguarda le cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, dato che la nuova RTV V.6 riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile, si può far riferimento alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.
La Circolare rinvia per le "Definizioni" ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:
- A1 autorimesse di superficie fino a 100 m2;
- A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.
Sottolinea INAIL che la scelta, ove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
Nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del d.m. 12 aprile 2019, il progettista eseguirà per prima cosa una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
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