Primo Condono Edilizio: alla Corte Costituzionale una questione sul vincolo di inedificabilità

di Redazione tecnica - 21/06/2024

È stata sollevata con diversi atti di promovimento presso la Corte Costituzionale, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15/1991 nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica della norma, imponendo la retroattività anche nei confronti dei privati delle «disposizioni di cui all'art. 15, prima comma, lett. a, ... della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78» sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78/1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15/1991.

Vincolo di inedificabilità assoluta e condono edilizio: la questione di legittimità costituzionale

In sostanza, il Collegio dubita della compatibilità costituzionale dell’imposizione, nel 1991, del vincolo di inedificabilità assoluta nei 150 metri dalla battigia direttamente efficace anche per i privati con effetto retroattivo sin dal 1976, anziché con effetto solo dall’entrata in vigore della cit. legge n. 15 del 1991.  

L’accoglimento della questione sollevata avrebbe, praticamente, l’effetto – ma limitatamente a quei comuni che non avevano dato attuazione al precetto di cui al cit. art. 15, primo comma, lett. a) , della L.R. n. 78 del 1976 – di includere nel novero delle opere condonabili ai sensi del c.d. primo condono, quello del 1985, non solo «quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della legge n. 78 del 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976», ma anche quelle realizzate, parimenti nei 150 metri dalla battigia, fino al 1° ottobre 1983.

Ne resterebbero invece comunque escluse:

  • le opere realizzate dopo il 1976 nei comuni che avevano attuato il precetto loro rivolto dal cit. art. 15, lett. a);
  • tutte le opere ultimate successivamente al 1° ottobre 1983, perché ex se non condonabili, ratione temporis, in base alla legge n. 47 del 1985; così come neppure in base al c.d. secondo condono, quello del 1994, giacché esso è sopravvenuto successivamente all’entrata in vigore della cit. L.R. n. 15 del 1991, che – pur se solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ma non già retroattivamente – senza dubbio ha legittimamente reso «direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati» «le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78», cui il relativo art. 2, comma 3, si riferisce.

Secondo i giudici siciliani, si sarebbe in presenza di un travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 97, comma 2, della Costituzione.

Primo condono edilizio: l'esclusione di alcuni immobili dalla sanatoria straordinaria è incostituzionale

Inoltre, il CGARS ha sollevato anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32-33, comma 11 (già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall'articolo 23 della L.R. Sicilia n. 37/1985. Il Collegio ritiene, infatti, che sarebbe del tutto irrazionale l’interpretazione normativa nel senso di aver escluso in Sicilia dalla condonabilità straordinaria di cui alla legge statale n. 47/1985 le costruzioni realizzate nella fascia costiera di 150 metri dalla battigia, pur in assenza (all’epoca) di alcun vincolo di P.R.G. che fosse stato introdotto anteriormente, almeno, all’entrata in vigore dell’art. 32-33 L.R. n. 37 del 1985 dal Comune di ubicazione del singolo immobile.

L’irragionevolezza di questa esclusione dal condono risulta insita, specificamente, nell’incongruenza di precludere la più ampia e generale sanatoria edilizia una tantum, di cui al condono ex lege n. 47 del 1985, rispetto a immobili che, sia prima e sia dopo la scadenza del termine per la loro riconduzione al c.d. primo condono (1° ottobre 1983), avrebbero comunque potuto, possono e potranno, almeno fino al 1991, ottenere il titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei citati art. 13 e 36.

Questo perché, non sussistendo, fino, appunto, al 1991 alcun vincolo efficace (non solo verso i comuni, ma anche verso i privati proprietari della costruzione), la distanza dalla battigia inferiore ai 150 metri, assunta dal legislatore del 1985 a elemento preclusivo del condono edilizio, non sarebbe però idonea a elidere la (c.d. «doppia») conformità dell’immobile «alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» (di sanatoria, ex artt. 13 e 36 cit.).

Per i giudici siciliani non v’è alcun elemento che possa far dubitare che – alla stregua della normativa vigente anteriormente al 1991 – anche le costruzioni realizzate all’interno della fascia costiera nei comuni che non avessero recepito nei propri strumenti urbanistici generali il vincolo indicatogli dal cit. art. 15 ben potessero risultare conformi, doppiamente, sia alla normativa urbanistica vigente all’epoca della loro edificazione, sia anche a quella in vigore successivamente (e, appunto, fino al 30 novembre 1985 o, anche dopo, fino al 1991), per cui potrebbero essere passibili di sanatoria, c.d. ordinaria, in base ai cit. art. 13 (prima) e 36 (dopo).

È quindi pacifica la circostanza che, fino al 30 aprile 1991, gli immobili realizzati nei 150 metri dalla battigia nei comuni che nessun vincolo avessero ancora previsto in tale zona costiera potessero esser sanati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 – perché, per unanime considerazione, l’art.15 della cit. legge del 1976, sia testualmente sia sistematicamente, non poneva alcun precetto direttamente efficace nei confronti dei privati proprietari – quella su cui si radica l’incostituzionalità della scelta di precludere, solo in Sicilia e diversamente dal resto d’Italia, il condono straordinario a fattispecie eo tempore comunque passibili di rientrare nell’accertamento di conformità (c.d. sanatoria ordinaria, per distinguerla da quella straordinaria e una tantum del condono).

Il fatto stesso che risulti possibile ottenere una concessione in sanatoria, ma non un condono, rende ex se irragionevole l’esclusione di quest’ultimo nei casi di costruzione nei 150 metri dalla battigia, laddove, come nei casi in esame, non vi fosse un PRG che avesse previamente recepito il vincolo di inedificabilità). La ratio del condono è infatti quella di rendere sanabili attività edilizie che non possano ottenere, ex post, la concessione in sanatoria; né, ex ante, il titolo edilizio: giacché, altrimenti, non avrebbe senso ancorare a una precisa finestra temporale la possibilità di richiedere il condono.

La questione sollevata dal CGARS

Risulta infatti corretta, agevole e, perciò, direttamente doverosa per ogni interprete un’esegesi conforme al parametro costituzionale, ossia quella:

  • di ritenere esclusi dalla condonabilità, ex art. 32-33, XI comma, della L.R. n. 37/1985 solo gli immobili realizzati nei 150 metri dalla battigia in quei comuni che, anteriormente al 1° ottobre 1983, avessero introdotto nei loro strumenti generali il vincolo di cui all’art. 15, lett. a) , della cit. L.R. n. 78/1976;
  • di continuare a considerare invece sanabili, peraltro come in tutto il resto d’Italia, le costruzioni realizzate, come quella per cui qui è causa, bensì nei 150 metri dalla battigia, ma in comuni diversi da quelli che avessero introdotto detto vincolo.


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