Primo condono edilizio in Sicilia: alla Corte Costituzionale nuova questione sul vincolo di inedificabilità

di Redazione tecnica - 17/09/2024

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’art. 2, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15/1991, laddove avrebbe operato un’illegittima interpretazione autentica dell’art. 15, comma 1, lettera a), della L.R. n. 78/1976.

Primo condono edilizio e vincolo di inedificabilità: sollevata la questione di legittimità costituzionale

Secondo i giudici, si potrebbe essere in un'ipotesi di limitazione retroattiva della possibilità di accedere al “primo condono edilizio” previsto dalla L.R. Sicilia n. 37/1985, che ha recepito la normativa nazionale, ovvero la legge n. 47/1985, nel caso di fabbricati realizzati, entro i 150 metri dalla battigia, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° ottobre 1983, per Comuni che non avevano adottato ancora piani urbanistici.

Nello specifico, la questione sollevata con l'Ordinanza dell'8 luglio 2024, n. 520, riguarda il diniego di condono su opere realizzate prima dell’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 78/1976, e che quindi secondo il ricorrente potevano essere assentite.  Da qui, la necessità per il CGARS di verificare l’applicabilità del condono del 1985 agli immobili che, come quello nel caso in esame, sono stati realizzati dopo il 1976 ed entro il 1° ottobre 1983, all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia costiera e in comuni che non avevano introdotto, a quel tempo alcuno specifico vincolo di assoluta inedificabilità per la zona costiera nei loro piani regolatori generali.

Si tratta di questioni già sollevate in precedenza e che riguardano:

  • i limiti degli effetti retroattivi delle norme d’interpretazione autentica e sulla tutela dell’affidamento serbato da privati – pur consapevoli di avere compiuto un’attività illegittima – sulla possibilità di accedere a forme di sanatoria extra ordinem concesse dal legislatore;
  • il complesso rapporto tra la legislazione nazionale in tema di concessioni edilizie in sanatoria (c.d. “condono edilizio”) e il suo recepimento da parte del legislatore regionale siciliano, dotato in tale ambito di competenza legislativa esclusiva da esercitarsi nell’ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

Gli effetti della decisione della Consulta

Come spiegano i giudici siciliani, l’accoglimento della questione sollevata avrebbe, praticamente, l’effetto – ma solo limitatamente a quei comuni che non avevano dato attuazione al precetto di cui al cit. art. 15, primo comma, lett. a), della L.R. n. 78 del 1976 – di includere nel novero delle opere condonabili ai sensi del c.d. primo condono, quello del 1985, non solo “quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge [n. 78 del 1976] e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976”, ma anche quelle realizzate, sempre nei 150 metri dalla battigia, fino al 1° ottobre 1983.

Ne resterebbero invece comunque escluse – oltre alle opere realizzate dopo il 1976 nei comuni che avevano attuato il precetto loro rivolto dal cit. art. 15, lett. a) – tutte le opere ultimate successivamente al 1° ottobre 1983, perché ex se non condonabili, ratione temporis, in base alla legge n. 47 del 1985.

Così come ne rimarrebero escluse anche quelle per cui è stata chiesta sanatoria ai sensi del c.d. secondo condono, quello del 1994, giacché esso è sopravvenuto successivamente all’entrata in vigore della cit. L.R. n. 15 del 1991, che – pur se solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ma non già retroattivamente – senza dubbio ha legittimamente reso “direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati” “le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78”, cui il relativo art. 2, comma 3, si riferisce.



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