Principio di rotazione e obblighi dichiarativi: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato
di Redazione tecnica - 30/05/2024
Il principio di rotazione degli appalti costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; esso punta a evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione dell’appalto.
Di conseguenza, eventuali deroghe devono essere puntualmente motivate dalla stazione appaltante, in riferimento all'assenza di alternative sul mercato.
Rotazione degli appalti: il no del Consiglio di Stato al riaffidamento allo stesso operatore
A ricordarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 17 maggio 2024, n. 4432, con cui ha respinto il ricorso proposto per la riforma della sentenza del TAR, che aveva annullato l'aggiudicazione in favore di un'impresa, dopo aver riscontrato la violazione:
- del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, in quanto il Comune non avrebbe dovuto invitare l’aggiudicataria, affidataria uscente dei precedenti lotti funzionali relativi allo stesso ntervento oggetto della procedura;
- della disciplina normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett f-bis) e c-bis) d.lgs. 50/2016 in materia di obblighi dichiarativi dei partecipanti alle pubbliche gare, in relazione a un grave illecito professionale commesso dall’operatore economico, il quale aveva dichiarato nel DGUE di non aver violato obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur in presenza dei verbali di prescrizione e contravvenzione a carico de Presidente del C.d.A., direttore tecnico e socio, nonché del procuratore della società e di una sentenza del Tribunale Civile che aveva riconosciuto la responsabilità dell'OE in relazione a un infortunio con esito mortale per tre operai della ditta
Da qui l’appello, che Palazzo Spada ha ritenuto infondato nonostante le tesi proposte dal ricorrente, secondo cui:
- la rotazione negli affidamenti degli appalti da affidarsi mediante procedura negoziata non troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui la stazione appaltante abbia individuato, nella selezione degli operatori da invitare, criteri oggettivi che non lascino alcun margine di discrezionalità alla medesima stazione appaltante, quali la scelta di ditte operanti sopra una fascia di importo, sulla base di una determinata categoria (OG3) e classifica (IV o superiore);
- le Linee Guida ANAC n. 4 che al par. 3.6 dispongono“la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;
- le opere erano sostanzialmente differenti, stante la disomogeneità delle prestazioni oggetto dei due appalti e la diversità delle lavorazioni;
- non c’era continuità tra i due appalti;
- il decorso di un lungo intervallo temporale tra i due appalti laddove, invece, le linee guida ANAC, fisserebbero, ai fini dell’osservanza della rotazione negli affidamenti degli incarichi, un orizzonte temporale tra i due affidamenti limitato al triennio.
Vediamo come Palazzo Spada ha "smontato" queste affermazioni.
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