Procedura semplificata per impianti fotovoltaici: il decreto del MITE
di Redazione tecnica - 07/09/2022
Con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 agosto 2022, n. 297, sono state definite le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il provvedimento recepisce quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. "Decreto Bollette" o "Decreto Energia"), convertito con legge n. 34/2022, che ha previsto una procedura semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW, rientranti adesso in edilizia libera.
Procedura semplificata per pannelli fotovoltaici: il Decreto del MITE
Il Decreto è così articolato:
- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Campo di applicazione del Modello Unico
- Art. 3 - Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con Modello Unico
- Art. 4 – Compiti dei soggetti interessati
- Art. 5 - Disposizioni transitorie
- Art. 6 - Entrata in vigore
Completa il provvedimento l’Allegato 1, contenente il Modello Unico Semplificato
Rientrano invece nell’ambito di applicazione del decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale; sono esclusi invece gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 42/2004individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 dello stesso.
Il Modello Unico Semplificato
L’allegato 1 è costituito da due parti:
- la parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori;
- la parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Esso va utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
- a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto;
- b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW;
- c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
Il Modello Unico va compilato e trasmesso telematicamente al gestore di rete che verifica che:
- a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.
In caso di esito positivo delle verifiche l'iter di connessione si avvia automaticamente e il gestore provvede all’invio della documentazione alle Amministrazioni e alle società coivolte nel processo.Al termine dei lavori, il richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico. Nel Decreto è anche specificato che il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del decreto
Come specificato all’art. 5, Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA previsti all’articolo 4, comma 3.
Infine, il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica.
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