Procedure sottosoglia europea: affidamento diretto e principio di rotazione

di Pier Luigi Girlando - 18/03/2025

Le procedure sottosoglia sono soggette al c.d. “principio di rotazione” (art. 49, D.Lgs. n. 36/2023) secondo cui “è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Affidamento sottosoglia e principio di rotazione

A differenza di quanto previsto dall’abrogato D.Lgs. n. 50/2016 – che invero in modo molto succinto si occupava di rotazione, rinviando al riguardo alle linee guida ANAC n. 4 – l’attuale D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) non prevede più che detto principio gravi sugli operatori che pur invitati alla procedura non abbiano conseguito l’aggiudicazione e ciò al fine di bilanciare -secondo quanto previsto dalla Relazione Illustrativa al Codice - gli interessi di concorrenzialità con quello di libertà dell’iniziativa economica. Dunque, i soggetti meramente invitati ma non aggiudicatari, non sono sottoposti all’alternanza da parte della Stazione Appaltante, come avveniva prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023.

In questo contributo, pur tenendo conto che il principio in questione si applica alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie e non a quelle ordinarie o evidenziali – per le quali le stazioni appaltanti pubblicano un avviso di indizione o un bando di gara – poiché, di norma, solo nel perimetro del sottosoglia UE l’amministrazione può esercitare discrezionalità nella selezione dei candidati (o del contraente, in caso di affidamento diretto), ci focalizzeremo sull’applicazione pratica della rotazione negli affidamenti diretti.

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