Prodotti da costruzione: in vigore il nuovo Regolamento UE

di Redazione tecnica - 23/01/2025

Dopo una lunga fase di revisione, è in vigore dallo scorso 7 gennaio il Regolamento (UE) n. 2024/3110 del 27 novembre 2024, relativo alla marcatura CE dei prodotti da costruzione, con cui è stata rivista e aggiornata la disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 2011/305.

Regolamento prodotti da costruzione: in vigore la nuova normativa

Come ha segnalato ANCE in un interessante approfondimento, molte delle modifiche non sono ancora operative, per effetto del periodo transitorio e tutti gli articoli - a eccezione di quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, subito applicabili – cominceranno a produrre effetti dall’8 gennaio 2026 (art. 96)

Inoltre, le norme armonizzate, che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e che sono attualmente vigenti, continueranno a essere applicabili, fino a quando non saranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del nuovo Regolamento. La pubblicazione delle prime è prevista tra circa 5 anni, mentre gli obblighi per i fabbricanti potranno essere applicati un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme. La conclusione della sostituzione delle norme armonizzate è prevista tra 15 anni. Ne deriva che restano utilizzabili tutti i prodotti da costruzione in commercio marcati CE secondo le attuali norme armonizzate.

Marcatura CE: principi base

Nel nuovo regolamento, all’art. 3, è stata aggiornata la definizione di prodotto da costruzione, per comprendere anche tecnologie innovative di fabbricazione, quali la stampa 3D.

Inoltre continua a vigere il principio secondo cui un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata, ai fini della sua immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione, deve essere in possesso di una dichiarazione di prestazione e di conformità alla stessa norma armonizzata.

Sul punto, ANCE ricorda che una norma armonizzata è una norma prodotta dal CEN su mandato della Commissione europea e resa obbligatoria dalla Commissione europea in seguito a un atto di esecuzione, che stabilisce le caratteristiche essenziali rispetto alla prestazione del prodotto (articolo 5).

La marcatura CE, accompagnandosi alla dichiarazione di prestazione e di conformità del prodotto, costituisce garanzia della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate dal fabbricante. Per questo motivo, agli artt. 13-15 è stato aggiunto alla “dichiarazione di prestazione” oggi valida, anche il riferimento alla “conformità”.

Grazie alla marcatura CE il prodotto da costruzione può essere commercializzato sul territorio dell’Unione europea e utilizzato nelle opere da costruzione, previa verifica di eventuali livelli o classi di prestazione che potrebbero essere stabiliti in modo differenziato dai singoli Stati membri.

Opere di costruzione: i requisiti base

Una delle principali novità del Regolamento n. 2024/3110 è l’introduzione nell’Allegato I, relativo ai requisiti di base delle opere di costruzione, del numero 7 e la riformulazione degli altri.

Questo è quindi l’elenco complessivo:

  1. Integrità strutturale delle opere di costruzione
  2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
  3. Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
  4. Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
  5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
  6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
  7. Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione
  8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione

Tra i requisiti di base delle opere spicca il n. 8, relativo alla sostenibilità dei prodotti da costruzione. Ciò significa che i fabbricanti dovranno dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (ad esempio l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).

Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate:

  • la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi già da inizio 2026;
  • altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030;
  • le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità, etc.) a partire dal 2032.

La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.

In base ai criteri di sostenibilità, verranno modificati i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo.

Passaporto digitale dei prodotti

Altra novità del nuovo Regolamento riguarda la digitalizzazione della documentazione. Mentre oggi la fornitura della dichiarazione di prestazione da parte del fabbricante del prodotto può avvenire in formato cartaceo o elettronico, il nuovo Regolamento, all’art. 16, comma 1, stabilisce a partire dall’8 gennaio 2026 l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica.

Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).

Parallelamente, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento, la Commissione europea adotterà atti delegati, per istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione.

I passaporti digitali dovranno:

  • essere interoperabili con altri passaporti digitali (ad esempio quello stabilito dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, c.d. Ecodesign, n. 2024/1781);
  • includere informazioni quali la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica, l’etichetta del prodotto, etc.
  • essere accessibili gratuitamente e rimanere disponibili anche in caso di insolvenza o cessazione dell’attività dell’operatore economico.

L’interoperabilità delle informazioni e dei dati e la possibilità di integrazione con gli strumenti digitali potranno permettere il controllo delle caratteristiche, la verifica di corrispondenza con i requisiti progettuali e l’archiviazione dei documenti in modo smaterializzato e più agile rispetto alle pratiche correnti.



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