Progettazione antincendio: nuove indicazioni per le strutture ricettive
di Redazione tecnica - 08/09/2023
Continua l’attività di divulgazione sulla prevenzione incendi operata da INAIL, con la pubblicazione del volume “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere", sull’applicazione della RTV 5, la regola tecnica verticale sulle attività ricettive emanata con DM 9 agosto 2016.
Prevenzione incendi in attività ricettive: il nuovo quaderno operativo
Ricordiamo che a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV:
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Proprio con l’obiettivo di divulgare la progettazione antincendio di un albergo confrontandone i risultati i, sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.5, “nuova” regola tecnica verticale, INAIL ha pubblicato questo quaderno operativo, nato dalla collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Nel dettaglio, il quaderno utilizza la metodologia del caso studio, descrivendo una situazione realistica per affrontare concretamente le varie problematiche e inquadrarle nel contesto del protocollo fornito dal Codice. Individuata una delle due scelte progettuali, spiega INAIL, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
Strutture ricettive: la progettazione antincendio secondo il DM 9 aprile 1994
II d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere”, entrato in vigore il 20 maggio 1994 e soggetto ad alcune modifiche nel corso degli anni successivi, tratta la prevenzione incendi nelle attività ricettive.
Più in dettaglio il decreto riguarda:
- disposizioni relative alle attività ricettive con capacità
superiore a 25 posti letto:
- parte prima - attività di nuova costruzione
- parte seconda - attività esistenti
- disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto;
- rifugi alpini.
Le disposizioni del decreto si applicano agli edifici ed ai locali, esistenti e di nuova costruzione, di seguito indicati (art. 1 del Titolo I):
- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico-alberghiere;
- j) rifugi alpini.
Queste attività, in relazione alla capacità ricettiva dell’edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in (art. 3 del Titolo I):
- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
- b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.
La Regola Tecnica Verticale V.5
Il d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività con oltre 25 posti letto (par. V.5.1).
La nuova V.5 costituisce aggiornamento e integrazione del Codice.
La V.5 prevede, al par. V.5.2, le seguenti classificazioni:
- in relazione al numero dei posti letto;
- in relazione alla massima quota dei piani.
Segue la classificazione delle aree di attività, la valutazione del rischio antiincendio e la definizione della strategia antincendio (V.5.4). Più in dettaglio, per le misure antincendio esaminate nella V.5, è previsto quanto segue:
- V.5.4.1 Reazione al fuoco
- V.5.4.2 Resistenza al fuoco
- V.5.4.3 Compartimentazione
- V.5.4.4 Esodo
- V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio
- V.5.4.6 Controllo dell’incendio
- V.5.4.7 Rivelazione ed allarme
- v.5.4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Infine, in riferimento alle attività ricettive sottosoglia, ovvero con meno di 25 posti letto, la nuova RTV V.5 non è applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25.
I criteri di scelta della progettazione
Ricorda infine INAIL che la scelta, ove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento può condurre a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
Per questo motivo è necessario effettuare preliminarmente una sommaria valutazione di fattibilità per comprendere nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
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