Progettazione e costruzione dighe e sbarramenti: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MIT
di Redazione tecnica - 10/07/2024
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156, è in vigore il regolamento contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 14 maggio 2024, n. 94, che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta, come dighe e traverse.
Progettazione e costruzione sbarramenti di ritenuta: il Regolamento del MIT
Il Decreto è così strutturato:
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
- Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3 - Compiti della Direzione generale
- Art. 4 - Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione
- Art. 5. Ingegnere responsabile
- Art. 6. Responsabile tecnico
- TITOLO II IMPIANTI DI RITENUTA
- Capo I PROGETTAZIONE
- Art. 7. Progetto di fattibilità tecnico-economica
- Art. 8. Progetto esecutivo
- Art. 9. Studi idraulici sull’alveo a valle degli sbarramenti
- Art. 10. Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali
- Art. 11. Piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta
- Art. 12. Varianti in corso d’opera
- Art. 13. Progetto di intervento su opere esistenti
- Capo II COSTRUZIONE
- Art. 14. Direzione dei lavori
- Art. 15. Autorizzazioni all’inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento
- Art. 16. Controlli e vigilanza sulla costruzione
- Art. 17. Azioni del gestore nella fase di allerta
- Art. 18. Osservazioni e misure
- Capo III ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL’IMPIANTO DI RITENUTA
- Art. 19. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale
- Art. 20. Autorizzazione all’esercizio sperimentale
- Art. 21. Visite di vigilanza periodiche
- Art. 22. Collaudo tecnico speciale
- Capo IV ESERCIZIO ORDINARIO
- Art. 23. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione
- Art. 24. Accessibilità, guardiania e sorveglianza
- Art. 25. Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche
- Art. 26. Provvedimenti di urgenza
- Capo V DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 27. Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione
- Art. 28. Altre disposizioni relative alla sicurezza
- Art. 29. Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni
- TITOLO III OPERE DI DERIVAZIONE
- Capo I PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
- Art. 30. Progettazione delle opere e categorie di intervento
- Art. 31. Piano di manutenzione delle opere di derivazione
- Art. 32. Norme generali per l’esecuzione dei lavori
- Art. 33. Accertamento tecnico e autorizzazione all’esercizio definitivo
- Art. 34. Relazione asseverata delle opere di derivazione
- Art. 35. Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione
- Art. 36. Registro eventi e misure delle opere di derivazione
- Art. 37. Ispezioni delle opere di derivazione
- TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
- Capo I DISPOSIZIONI PER LE DIGHE E LE OPERE DI DERIVAZIONE
- Art. 38. Disposizioni per le dighe
- Art. 39. Disposizioni per le opere di derivazione
- Art. 40. Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria
Ambiti di applicazione del Regolamento
Il regolamento disciplina:
- a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, di cui al comma 4 -bis, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo, che traggono origine e sono direttamente alimentate dagli impianti di ritenuta:
- b) l’individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:
- a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall’acqua;
- b) le casse di espansione in derivazione;
- c) le conche di navigazione;
- d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
- e) le briglie;
- f) gli argini fluviali;
- g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
- h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali segnalate nel decreto;
- i) le opere di derivazione da prese su corsi d’acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
- l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4 -quater, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Infine, nel Regolamento si specifica che nel caso di dighe non rientranti nei limiti dimensionali previsti, le Regioni dovranno adottare o aggiornare i propri regolamenti, disciplinando l’approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
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