Progetti per la gestione degli invasi: in Gazzetta Ufficiale il regolamento

di Redazione tecnica - 12/01/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023, n. 7 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, recante il Regolamento con i "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Gestione degli invasi: il regolamento per la redazione dei progetti

Il regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, secondo quanto previsto dall’articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del d.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa, fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiti ai sensi dell’articolo 77 del d.Lgs. n. 152/2006.

Esso è così articolato:

  • Art. 1. Campo di applicazione
  • Art. 2. Definizioni
  • Art. 3. Finalità e contenuti del progetto
  • Art. 4. Procedure di approvazione del progetto
  • Art. 5. Capacità utile sostenibile
  • Art. 6. Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi
  • Art. 7. Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni
  • Art. 8. Coordinamento delle operazioni
  • Art. 9. Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico
  • Art. 10. Istituzione del tavolo tecnico
  • Art. 11. Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di invarianza

Costituiscono parte integrante del decreto:

  • Allegato 1 (articolo 1, comma 4) “Progetto di gestione semplificato”
  • Allegato 2 “Criteri per la definizione della capacità utile sostenibile ai sensi dell’articolo 5”
  • Allegato 3 (articolo 3, comma 4) “Contenuti del progetto e modalità di gestione dell’invaso”
  • Allegato 4 (articolo 6, comma 2) “Criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati”.

Campo di applicazione del regolamento

Esso si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, rispondenti alle caratteristiche indicate all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584/1994, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Rimangono esclusi dall’obbligo di presentazione del progetto gli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli scarichi.

Il progetto di gestione dell’invaso può essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi specificati all’Allegato 1 al regolamento, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena funzionalità degli organi di scarico, nel caso di invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5% del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5% rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico.

Contenuti del progetto di gestione degli invasi

Come riportato all’art. 3, il Progetto è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ritenuta, per assicurare:

  • a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell’invaso o della capacità utile sostenibile, come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall’articolo 5;
  • b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
  • c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

Nel progetto vanno definiti gli adempimenti da mettere in atto durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, nonché:

  • a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
  • b) gli scenari per l’utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze:
    • garantire comunque tramite spurghi la funzionalità degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;
    •  mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

Inoltre il Progetto va redatto in conformità agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all’articolo 121 e all’articolo 117 del d.Lgs. n. 152/2006; esso deve tenere conto conto dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui all’articolo 67 del d.Lgs. n. 152/2006, nonché dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’art. 7 del d.Lgs n. 49/2010, e, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all’articolo 117, comma 2 -quater , del d.Lgs. n. 152/2006.

Esso va redatto:

  • secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 3;
  • secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 nel caso di progetto semplificato.

Il Regolamento entrerà in vigore il 25 gennaio 2023. Entro un anno da questa data, le regioni adotteranno la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati nel D.L. n. 50/1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Fino all’adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, se assenti, le disposizioni contenute nel regolamento stesso.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto